Guida in stato di ebbrezza: l’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale richiesta impone l’annullamento con rinvio (Cass. pen. 974/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 974 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 27728/2025) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Daniela Fallarino.
Il principio (sintesi)
« L’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena — pur formulata solo nelle conclusioni dell’atto di appello — integra un vizio di motivazione che impone l’annullamento con rinvio, non potendo la Corte di cassazione compiere il giudizio prognostico di merito ex art. 164 cod. pen. Nel giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, la revoca del decreto assorbe ogni sua eventuale nullità, sicché è privo di interesse il motivo che la deduca. »
Il fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria (3 luglio 2025) confermava la condanna, inflitta dal Tribunale in giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, a tre mesi di arresto ed € 1.600,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravata dal sinistro stradale e dall’orario notturno (art. 186, comma 2, lett. b, comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992), con tasso alcolemico accertato pari a 1,33 g/l. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: la nullità del decreto penale opposto (per aver applicato sanzioni previste per una fattispecie più grave di quella richiesta dal P.M.); l’inutilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico per tardività dell’avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore; l’omessa motivazione sulla mancata sospensione condizionale della pena, benché richiesta e trattandosi di soggetto incensurato.
La motivazione
Il terzo motivo è fondato; gli altri due non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo è proposto in carenza di interesse: l’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. non riguarda la correttezza tecnico-giuridica della decisione ma la concreta possibilità di un vantaggio (Sez. 2, n. 22187 del 2019, e conformi); nell’opposizione a decreto penale, la revoca del decreto e la sentenza di merito assorbono le sue statuizioni, con la conseguenza che qualsiasi nullità del decreto è assorbita dalla revoca (Sez. 3, n. 4624 del 1993). Il secondo motivo è manifestamente infondato: non sussiste l’obbligo di redazione contestuale del verbale di accertamento, essendo sufficiente che l’avviso sulle garanzie difensive sia trasposto nel verbale successivo, in cui si dia conto delle attività compiute (Sez. 4, n. 48534 del 2023; Sez. 4, n. 3906 del 2020); l’orario di redazione del verbale è inidoneo a smentire l’attestazione fidefaciente dell’avviso formulato prima dell’accertamento.
Il terzo motivo è fondato: la richiesta di sospensione condizionale, pur non articolata come specifico motivo di appello, era stata avanzata nelle conclusioni dell’atto di appello, ma la sentenza omette ogni pronuncia. Le Sezioni Unite (n. 22533 del 2018, Salerno) qualificano come “dovere” l’esercizio del potere del giudice d’appello sui benefici di legge in presenza di elementi di fatto, tanto più se invocati dall’imputato; la “non decisione” priva di motivazione è causa di annullamento. Poiché la Cassazione non può compiere il giudizio prognostico di merito ex art. 164 cod. pen., il dispositivo annulla la sentenza limitatamente alla sospensione condizionale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, dichiara inammissibile il ricorso nel resto e, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Implicazioni pratiche
Sul piano difensivo la pronuncia conferma due leve. Primo: la richiesta di sospensione condizionale va sempre formalizzata — anche solo nelle conclusioni d’appello — perché sull’istanza il giudice ha un dovere di pronuncia motivata; il suo silenzio è un vizio che apre all’annullamento con rinvio. Secondo: dopo l’opposizione a decreto penale, contestarne i vizi è inutile, poiché la revoca li assorbe; l’interesse a impugnare va misurato sulle statuizioni della sentenza che chiude il giudizio. Utile anche il chiarimento sull’etilometro: la non contestualità tra avviso e accertamento non inficia l’attestazione fidefaciente contenuta nel verbale.
Provvedimento integrale: scarica il PDF