Art. 141.
Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.