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Consolidato nazionale: utilizzo delle perdite anteriori all’opzione (Cass. 9805/2026)

Con l’ordinanza n. 9805 del 16 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha esaminato l’utilizzo, nel consolidato fiscale nazionale, delle perdite maturate da una società prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo.

Questione esaminata

L’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito di una società consolidata per l’anno 2008, riducendo le perdite dichiarate a seguito della presunta vendita di giacenze di magazzino non rinvenute o non ricostruibili. Il giudice regionale aveva però azzerato la ripresa consentendo alla società di compensare il maggior reddito con perdite molto più elevate maturate prima dell’ingresso nel consolidato nazionale.

L’Ufficio contestava tale soluzione richiamando l’art. 118, comma 2, TUIR, che limita l’impiego delle perdite anteriori alla tassazione di gruppo.

Principio affermato

Le perdite maturate prima dell’opzione per il consolidato restano nella disponibilità esclusiva della società che le ha prodotte e non possono essere trasferite alla consolidante o utilizzate per abbattere il reddito delle altre società del gruppo.

La consolidata può tuttavia impiegare le proprie perdite pregresse, una sola volta, per compensare il proprio reddito imponibile. Occorre evitare sia la perdita ingiustificata del beneficio nel primo anno di consolidamento sia un utilizzo reiterato o un doppio vantaggio fiscale.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha spiegato che il divieto di trasferimento impedisce l’acquisizione di società in perdita al solo scopo di importarne i risultati negativi nel gruppo. Una lettura eccessivamente rigida, però, cancellerebbe le perdite pregresse proprio nel momento dell’ingresso nel consolidato, producendo un effetto non giustificato dalla finalità antielusiva.

La giurisprudenza consente quindi alla società consolidata di compensare le perdite anteriori con il proprio reddito, mentre le perdite maturate dopo l’opzione confluiscono automaticamente nel risultato globale attraverso la somma algebrica dei redditi delle partecipanti. Resta vietata la duplicazione del beneficio.

La sentenza impugnata si era limitata ad affermare che la compensazione era sempre possibile perché effettuata dalla società che aveva generato le perdite, senza verificare se esse fossero già state utilizzate. La Cassazione ha disposto il rinvio affinché il giudice accerti se la compensazione del maggior reddito 2008 rappresentasse il primo e unico impiego consentito.

Rilevanza pratica

Le società che entrano in un consolidato devono mantenere una tracciabilità distinta delle perdite anteriori e successive all’opzione, indicando per ciascun importo origine, annualità, soggetto titolare e utilizzi già effettuati.

In sede di accertamento non è sufficiente dimostrare che la perdita appartiene alla consolidata: occorre provare che non è stata trasferita al gruppo né utilizzata in precedenza. Una corretta riconciliazione tra dichiarazioni individuali e dichiarazione consolidata evita duplicazioni e contestazioni.

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