Art. 243.
Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
Art. 243.
Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
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