Art. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Funzione della norma: la fase successiva all’apertura della successione
L’art. 620 c.c. disciplina la pubblicazione del testamento olografo e si colloca, sul piano funzionale, non nella fase di formazione della scheda, ma in quella successiva all’apertura della successione, con la finalità di rendere il testamento conoscibile, documentalmente utilizzabile e inserito nel circuito successorio mediante l’intervento notarile e il verbale di pubblicazione (art. 587 c.c.).
Il presupposto della morte e la conoscenza del decesso
Il presupposto dell’obbligo di presentazione è la morte del testatore: la norma fa sorgere il dovere di chi detiene la scheda solo quando egli abbia notizia del decesso, sicché prima della morte non vi è un obbligo di pubblicazione in senso proprio. Sul piano probatorio diventa centrale accertare quando il detentore abbia effettivamente avuto conoscenza della morte, distinguendo tale conoscenza dal mero sospetto o dall’ignoranza incolpevole.
Il soggetto obbligato: il possesso materiale della scheda
Il soggetto obbligato è chiunque sia in possesso del testamento olografo, formula che va intesa in senso ampio come possesso materiale della scheda, senza che occorra la qualità di erede, legatario, familiare o beneficiario. L’obbligo può gravare quindi anche su un terzo depositario, su un professionista o su chi abbia rinvenuto casualmente il documento, purché ne abbia la materiale disponibilità (Trib. Brescia 183/2024).
Il verbale di pubblicazione
Il verbale di pubblicazione è il cuore documentale dell’istituto: il notaio provvede alla pubblicazione in presenza di due testimoni, descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, menziona l’apertura se il documento è sigillato, lo allega al verbale e raccoglie le sottoscrizioni richieste. La ratio del verbale è identificare la scheda, documentarne la presentazione, rendere conoscibile il contenuto e consentire i successivi adempimenti successori, senza però sostituire il testamento, che resta la scheda olografa allegata (art. 2699 c.c.).
Pubblicazione e validità della scheda: un adempimento non costitutivo
«La pubblicazione del testamento olografo non costituisce un elemento della fattispecie, bensì va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione. Pertanto essa non costituisce un requisito della efficacia del testamento (Cass. 2651/1970). Di conseguenza, le vicende della pubblicazione non possono influire sulla validità del testamento. Se così non fosse, si produrrebbe il paradossale risultato di far dipendere la validità e l’efficacia delle disposizioni testamentarie da un adempimento estraneo al negozio, sul quale il testatore non può esercitare alcun controllo.» (Trib. Brescia 776/2025)
«La pubblicazione del testamento costituisce circostanza esterna al testamento olografo che, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace, per cui non può essere configurato quale requisito di validità o di efficacia del testamento, potendo assumere rilievo soltanto per la sua esecuzione secondo quanto previsto dal quinto comma dell’art. 620 c.c. (Cass. 3636/2004).» (App. Ancona 546/2025)
Ne deriva che la pubblicazione non sana la mancanza di autografia, di sottoscrizione o di altri requisiti intrinseci della scheda, né elimina eventuali contestazioni sulla capacità del testatore, sulla falsità del documento o su ulteriori vizi sostanziali, che restano esterni all’adempimento notarile di pubblicazione.
I limiti della fede privilegiata del verbale
Il verbale di pubblicazione è un atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal notaio e dei fatti che il notaio attesta come avvenuti in sua presenza, ma questa efficacia non si estende automaticamente all’autenticità della scrittura o della sottoscrizione del testatore, che restano liberamente contestabili con gli strumenti processuali appropriati (art. 2699 c.c.; art. 2700 c.c.).
Il testamento falso pubblicato: pubblicazione, validità e genuinità restano piani distinti
La pubblicazione di un testamento falso non lo rende dunque valido né autentico: essa attesta che una determinata scheda è stata presentata e pubblicata, non che la scheda sia genuinamente autografa del de cuius. La parte interessata deve impostare il contenzioso distinguendo tra pubblicazione notarile, validità formale della scheda e genuinità della scrittura.
Il ritrovamento tardivo e i profili di indegnità
Il ritrovamento tardivo del testamento olografo non è disciplinato dall’art. 620 c.c. come causa di invalidità della scheda, ma rileva sul piano degli assetti successori già avviati, della tempestività della presentazione e dell’eventuale responsabilità del detentore, oltre che sui rilievi penalistici ex art. 490 c.p. (Trib. Brescia 183/2024). Da qui il possibile rilievo di profili di indegnità, perché l’art. 463, nn. 5 e 6, c.c. collega l’indegnità a condotte di soppressione, celamento, alterazione o uso di testamento falso.
La nullità del patto di non pubblicazione
Sussiste la nullità di accordi tra coeredi diretti a non pubblicare il testamento, per contrasto con l’obbligo legale imposto dall’art. 620 c.c. (Trib. Brescia 183/2024).
Errori frequenti
- Ritenere che la pubblicazione sia requisito di validità o di efficacia del testamento olografo. È un adempimento successivo, che ne consente l’esecuzione, ma non incide sulla validità della scheda già validamente formata.
- Considerare autentico un testamento per il solo fatto di essere stato pubblicato dal notaio. Il verbale attesta la presentazione e la pubblicazione della scheda, non la genuinità della scrittura o della sottoscrizione del testatore.
- Limitare l’obbligo di presentazione a eredi, legatari o familiari. L’obbligo grava su chiunque abbia il possesso materiale della scheda, indipendentemente dalla sua qualità successoria.
- Ritenere valido un accordo tra coeredi per non procedere alla pubblicazione del testamento. Un simile patto è nullo, perché contrasta con l’obbligo legale imperativo di presentazione.
Cosa fare
Va accertato il momento in cui il detentore della scheda ha avuto effettiva notizia della morte del testatore, per verificare la tempestività della presentazione al notaio.
Va tenuta distinta, in sede di contestazione, la validità della pubblicazione notarile dalla validità formale della scheda e dalla genuinità della scrittura, impostando il contenzioso sul piano corretto.
In caso di ritrovamento tardivo del testamento, vanno valutati gli effetti sugli assetti successori già avviati e l’eventuale rilievo, anche indennitario o penalistico, della condotta del detentore.
Va verificata l’eventuale sussistenza di un accordo tra coeredi volto a impedire la pubblicazione, che va considerato nullo per contrasto con l’obbligo legale.