Art. 706.
Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.))
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.