Art. 707.

Art. 707.

Rinnovo della domanda di estradizione

1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.