Art. 211.
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni)).
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 162.PaginaArt. 210.PaginaArt. 191.PaginaArt. 159.ApprofondimentoFondo patrimoniale revocabile: prescrizione dall’annotazione e tutela del creditore solidale (Trib. Rimini 290/2026)ApprofondimentoFondo patrimoniale nel sistema tavolare: il notaio non risponde se l’annotazione matrimoniale è corretta (Cass. 14562/2026)
Libro I — Delle persone e della famiglia