Fondo patrimoniale revocabile: prescrizione dall’annotazione e tutela del creditore solidale (Trib. Rimini 290/2026)
Tribunale ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, sentenza n. 290/2026, R.G. n. 2591/2022 — Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
Il principio
La prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria contro la costituzione di un fondo patrimoniale decorre dall’annotazione della convenzione a margine dell’atto di matrimonio, formalità che la rende opponibile ai terzi; la consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario interrompe la prescrizione per il notificante. Il fondo patrimoniale è un atto gratuito e può essere dichiarato inefficace quando il debitore conosce il pregiudizio arrecato alla garanzia del creditore, anche se quest’ultimo può agire contro altri coobbligati solidali.
Il fatto
La cessionaria di crediti bancari agiva ai sensi dell’art. 2901 c.c. contro due coniugi per ottenere l’inefficacia della costituzione, nel 2017, di un fondo patrimoniale avente a oggetto una villetta e il relativo garage. Una dei disponenti era fideiussore e socia al cinquanta per cento della società debitrice principale. I convenuti eccepivano la prescrizione, il difetto di titolarità del credito e l’assenza sia dell’eventus damni sia della consapevolezza del pregiudizio.
La motivazione
Il Tribunale respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamando Cass. n. 4049/2023, n. 491/2022 e n. 5889/2016, individua il momento iniziale nella pubblicità che rende l’atto conoscibile e opponibile. Per il fondo patrimoniale tale pubblicità consiste nell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 162 c.c.; la trascrizione immobiliare dell’art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia. L’annotazione risaliva al 31 agosto 2017 e l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 18 agosto 2022, entro cinque anni. In base a Cass., Sez. Un., n. 24822/2015 e Cass. n. 4193/2025, la consegna interrompe la prescrizione quando il diritto deve essere esercitato giudizialmente.
La titolarità dei crediti è ritenuta provata. Per alcuni rapporti era stata implicitamente riconosciuta in precedenti giudizi; per gli altri, l’avviso in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione puntuale della cedente, il possesso dei titoli e la documentazione contrattuale costituivano elementi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza della cessione e dell’inclusione dei crediti nel relativo perimetro.
Sussistevano inoltre i requisiti dell’art. 2901 c.c. Il credito era anteriore all’atto; il conferimento aveva limitato l’aggredibilità dei beni e la debitrice non aveva dimostrato l’esistenza di altri cespiti adeguati. La garanzia offerta dagli altri debitori solidali non elimina l’eventus damni, poiché il creditore può chiedere l’intero adempimento a ciascun coobbligato. Trattandosi di atto gratuito, era sufficiente la scientia damni: la debitrice era fideiussore e socia della società, mentre protesti di assegni e cambiali erano emersi pochi mesi prima della costituzione del fondo.
Implicazioni pratiche
La verifica della tempestività della revocatoria richiede di distinguere l’annotazione matrimoniale dalla trascrizione immobiliare. La costituzione del fondo non impedisce in assoluto l’aggressione, ma limita le azioni esecutive ai sensi dell’art. 170 c.c.; proprio tale limitazione integra il pregiudizio rimuovibile con la revocatoria. La presenza di altri garanti o patrimoni aggredibili non protegge l’atto dispositivo del singolo condebitore.
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