Art. 1199.

Art. 1199.

Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Potrebbero interessarti anche

Libro IV — Delle obbligazioni