Artt. 1321-1324 c.c. — Disposizioni preliminari del contratto in generale

Art. 1321 c.c. — Nozione di contratto

Il testo normativo vigente

Art. 1321 c.c.(Nozione)

«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.»

La norma, nella sua formulazione originale del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, non ha subìto modifiche nel corso degli ottantaquattro anni successivi all’entrata in vigore del Codice Civile. Essa apre il Titolo II del Libro IV dedicato alle obbligazioni e costituisce il fondamento definitorio dell’intera disciplina contrattuale.

Inquadramento sistematico

L’art. 1321 c.c. si colloca all’inizio del Capo I — Disposizioni preliminari del Titolo II — Del contratto in generale (Libro IV — Delle obbligazioni). L’architettura del codice è intenzionalmente didattica: prima la nozione (art. 1321), poi i requisiti di validità (art. 1325 c.c.), poi l’esplicazione di ciascun requisito nei Capi e Sezioni successive.

Il contratto è, nell’impostazione del codice, la fonte principale di obbligazioni tra i privati. L’art. 1173 c.c. elenca le fonti delle obbligazioni — contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento — e il contratto vi occupa il primo posto, confermandone la centralità nel sistema. Il contratto è altresì la massima espressione dell’autonomia privata, intesa come il potere riconosciuto dall’ordinamento ai soggetti di regolare i propri interessi mediante manifestazioni di volontà vincolanti.

Sul piano sistematico, la definizione di cui all’art. 1321 c.c. deve essere letta in connessione con:

  • Art. 1325 c.c. — che elenca i requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto, forma);

  • Art. 1372 c.c. — che ne sancisce la forza vincolante («ha forza di legge tra le parti»);

  • Art. 1173 c.c. — sulla collocazione del contratto fra le fonti delle obbligazioni;

  • Art. 1324 c.c. — che delimita l’ambito del contratto rispetto agli atti unilaterali.

Analisi degli elementi costitutivi

La definizione dell’art. 1321 c.c. contiene, nella sua sinteticità, quattro elementi costitutivi la cui presenza è necessaria e sufficiente a qualificare un atto come contratto:

a) L’accordo. Il contratto è innanzitutto un accordo, cioè la convergenza di due o più manifestazioni di volontà. L’accordo è un fenomeno giuridico complesso che si realizza mediante la proposta di una parte e l’accettazione dell’altra (disciplinate dagli artt. 1326 ss. c.c.). Non è sufficiente la mera coincidenza di interessi o una convergenza di fatto: occorre che le volontà si siano formate e manifestate in modo giuridicamente rilevante. Sono esclusi dalla nozione di contratto i gentlemen’s agreements e le intese meramente cortesi, privi di vincolatività giuridica; sono altresì esclusi gli accordi che, pur avendo rilievo giuridico, non hanno natura patrimoniale.

b) La pluralità di parti. Il contratto richiede l’intervento di «due o più parti». La norma, coerentemente con la disciplina dei contratti plurilaterali (art. 1420 c.c.), contempla anche la possibilità di contratti con più di due parti, quale ad esempio il contratto di società. La distinzione tra parte e soggetto è essenziale: una sola parte può essere composta da più soggetti (ad esempio, una pluralità di venditori di un medesimo bene), il che non muta la struttura bilaterale o plurilaterale del contratto.

c) L’oggetto dell’accordo: costituire, regolare, estinguere. L’accordo deve essere diretto a uno di questi tre effetti sul rapporto giuridico: costituire (creare un rapporto giuridico che prima non esisteva, come nel contratto di vendita che costituisce l’obbligo di consegnare la cosa e pagare il prezzo); regolare (disciplinare un rapporto giuridico preesistente, come nel contratto di novazione o di transazione); estinguere (far cessare un rapporto giuridico, come nella remissione del debito). La triplice funzione consente al contratto di svolgere ogni possibile ruolo nella dinamica dei rapporti giuridici.

d) La patrimonialità del rapporto. Il rapporto giuridico oggetto del contratto deve essere patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica. Questa caratteristica distingue il contratto dagli accordi familiari, dai patti parasociali non patrimoniali, dagli accordi meramente affettivi. La patrimonialità del rapporto deve distinguersi dalla patrimonialità della prestazione: l’art. 1174 c.c. richiede che la prestazione sia suscettibile di valutazione economica, ma ammette che l’interesse del creditore possa anche non essere patrimoniale. I due concetti si intersecano senza coincidere.

La patrimonialità del rapporto

Il requisito della patrimonialità merita un approfondimento autonomo per la sua centralità sistematica e per le implicazioni pratiche.

La dottrina distingue due accezioni del requisito: la patrimonialità oggettiva (il rapporto ha per sua natura un contenuto economicamente valutabile) e la patrimonialità soggettiva (le parti attribuiscono un valore economico al rapporto). Il codice civile accoglie la prima accezione: è patrimoniale il rapporto che ha un valore di mercato, indipendentemente dall’intenzione delle parti.

Casi di confine giurisprudenziali e dottrinali:

  • Accordi familiari: gli accordi tra coniugi in merito alla gestione della vita familiare non sono contratti in senso tecnico per difetto di patrimonialità, salvo quando abbiano ad oggetto beni patrimoniali determinati (es. accordi di separazione patrimoniale).

  • Accordi di cortesia: la cortesia non è contratto, anche se l’accordo ha un contenuto apparentemente patrimoniale, perché difetta la volontà di vincolarsi giuridicamente. La distinzione tra contratto e accordo di cortesia è questione di interpretazione della volontà delle parti.

  • Accordi di convivenza: la giurisprudenza ha progressivamente ammesso la validità contrattuale degli accordi tra conviventi che abbiano un contenuto patrimoniale determinato.

  • Accordi precontrattuali: le trattative e i protocolli d’intesa (lettere di intenti, memoranda of understanding) pongono il problema se costituiscano contratti vincolanti o meri atti preparatori privi di effetti obbligatori.

Distinzione dal negozio giuridico e dall’atto unilaterale

Il contratto è una species del più ampio genus del negozio giuridico, categoria concettuale sviluppata dalla dottrina civilistica ma non espressamente codificata nel Codice Civile del 1942 (a differenza del BGB tedesco e del ABGB austriaco). La distinzione tra contratto e negozio giuridico unilaterale è di fondamentale importanza pratica:

  • Il contratto richiede l’accordo di due o più parti e produce effetti che vincolano tutte le parti contraenti.

  • Il negozio giuridico unilaterale (es. testamento, procura, promessa al pubblico) è emanazione della volontà di una sola parte e produce effetti nella sfera giuridica altrui in base alle disposizioni di legge.

Il legislatore, avendo definito il contratto come accordo bilaterale o plurilaterale, ha necessariamente escluso dalla nozione gli atti unilaterali, cui dedica una disciplina parzialmente rinviante a quella contrattuale nell’art. 1324 c.c. (v. § 4).

Nella categoria degli atti unilaterali patrimoniali si collocano: la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.); la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.); la quietanza (art. 1199 c.c.); il recesso unilaterale dal contratto; il licenziamento nel contratto di lavoro subordinato.

Le funzioni del contratto: costituire, regolare, estinguere

La tripartizione funzionale dell’art. 1321 c.c. consente di classificare i contratti anche in base alla loro funzione economica:

a) Contratti costitutivi: creano un rapporto giuridico patrimoniale che prima non esisteva tra le parti. È la fattispecie più frequente: il contratto di vendita costituisce le obbligazioni di trasferire il bene e di pagare il prezzo; il contratto di mutuo costituisce l’obbligo di restituire la somma.

b) Contratti regolatori (o normativi): disciplinano un rapporto giuridico preesistente, dettando le regole cui le parti si conformeranno nello svolgimento di quel rapporto. Appartengono a questa categoria il contratto normativo (che fissa le clausole dei futuri contratti individuali), il contratto collettivo di lavoro (nella sua funzione di regolazione dei rapporti individuali), il contratto di arbitrato, la transazione in quanto ridefinisce i termini di un rapporto controverso.

c) Contratti estintivi: eliminano un rapporto giuridico patrimoniale preesistente. La remissione del debito (art. 1236 c.c.), quando è bilaterale, è un contratto estintivo; così la novazione (art. 1230 c.c.), che estingue l’obbligazione precedente e ne costituisce una nuova.

Coordinamento normativo

L’art. 1321 c.c. opera in stretta connessione con:

  • Art. 1173 c.c. — fonti delle obbligazioni: il contratto è la prima e principale fonte;

  • Art. 1174 c.c. — patrimonialità della prestazione: in correlazione con la patrimonialità del rapporto ex art. 1321;

  • Art. 1325 c.c. — requisiti del contratto: l’accordo menzionato nell’art. 1321 è il primo dei quattro requisiti;

  • Art. 1326 c.c. — conclusione del contratto: specifica il momento e le modalità di formazione dell’accordo;

  • Art. 1372 c.c. — efficacia del contratto: il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge;

  • Art. 1322 c.c. — autonomia contrattuale: disciplina la libertà delle parti nella determinazione del contenuto;

  • Art. 1324 c.c. — atti unilaterali: delimita l’ambito definitorio dell’art. 1321 per differenza.

Casistica giurisprudenziale

La giurisprudenza sulla nozione di contratto tende a intervenire soprattutto nei casi in cui occorre stabilire se un accordo rientri o meno nello schema contrattuale, con importanti conseguenze sul regime giuridico applicabile (disciplina dei vizi del consenso, forma, risoluzione, ecc.).

► Qualificazione come contratto degli accordi parasociali. La giurisprudenza ha costantemente qualificato come contratti, soggetti alla disciplina generale del Titolo II, gli accordi parasociali aventi contenuto patrimoniale (patti di sindacato, accordi di co-vendita), evidenziando la convergenza di volontà e la patrimonialità del rapporto quale criterio discretivo rispetto ai meri accordi societari non vincolanti.

► Accordi nelle procedure concorsuali. Nella qualificazione degli accordi di ristrutturazione del debito e dei concordati preventivi la distinzione tra contratto e provvedimento giurisdizionale o amministrativo si fonda sull’elemento dell’accordo delle parti come nucleo genetico dell’atto.

► Contratti della Pubblica Amministrazione. Anche la P.A. conclude contratti ai sensi dell’art. 1321, con la specificità che l’accordo si innesta su un procedimento pubblico (evidenza pubblica) e che la disciplina speciale deroga in più punti a quella codicistica. Il Consiglio di Stato, Sez. 4, Sentenza n. 6161 del 14/07/2025 ha affrontato la questione della natura giuridica di una convenzione tra un Comune e un operatore di energie rinnovabili, qualificandola come contratto atipico e assoggettandola al controllo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., affermando che «la clausola sia nulla perché priva di una causa in concreto e non diretta a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».

Art. 1322 c.c. — Autonomia contrattuale

Il testo normativo vigente

Art. 1322 c.c.(Autonomia contrattuale)

«Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.»

Il riferimento alle «norme corporative» è un residuo storico dell’ordinamento corporativo fascista, formalmente abrogato ma rimasto nel testo dell’articolo per inerzia legislativa; è pacificamente considerato privo di applicazione pratica sin dalla soppressione dell’ordinamento corporativo con il R.D.Lgs. 9 agosto 1943, n. 721.

Inquadramento sistematico

L’art. 1322 c.c. è la norma cardine dell’autonomia privata nel diritto dei contratti. Essa riconosce ai privati il potere di auto-regolamentare i propri interessi patrimoniali, a condizione che il regolamento negoziale rispetti i limiti imposti dall’ordinamento.

L’autonomia contrattuale è espressione del più ampio principio di libertà economica riconosciuto dall’art. 41 Cost., che garantisce la libertà di iniziativa economica privata, purché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito il nesso tra autonomia contrattuale e libertà economica costituzionalmente garantita.

L’autonomia contrattuale opera su due piani distinti ma complementari:

  • La libertà di contenuto (primo comma): entro i limiti di legge, le parti fissano liberamente le condizioni del contratto.

  • La libertà di tipo (secondo comma): le parti possono creare schemi contrattuali nuovi, non previsti dalla legge, purché meritevoli.

Il primo comma: libertà di determinare il contenuto

Il primo comma dell’art. 1322 c.c. enuncia il principio di libertà contrattuale come regola generale: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto. La libertà è la regola; il limite è l’eccezione, e deve essere espressamente previsto dalla legge.

Sotto il profilo dogmatico, la libertà di contenuto si concretizza in diverse manifestazioni:

  • Libertà di stipulare o non stipulare un contratto (tranne nei casi di contratto obbligatorio, quale l’assicurazione r.c. auto);

  • Libertà di scegliere la controparte (salvo i divieti di legge, es. in materia di conflitti di interessi);

  • Libertà di determinare le condizioni del contratto, derogando alle norme dispositive del codice;

  • Libertà di scegliere la forma del contratto (salvo i casi di forma vincolata ex art. 1350 c.c.);

  • Libertà di scegliere il tipo contrattuale tra quelli legalmente previsti o di crearne di nuovi (secondo comma).

Profili rilevanti per la pratica professionale: le clausole di deroga alle norme dispositive del codice sono pienamente valide, in quanto espressione dell’autonomia del primo comma. Al contrario, non sono valide — per nullità testuale o virtuale ai sensi dell’art. 1418 c.c. — le clausole che derogano a norme imperative.

I limiti all’autonomia contrattuale

L’autonomia è libertà nei limiti della legge. I limiti principali si articolano come segue:

a) Norme imperative. Sono le norme inderogabili dalla volontà delle parti, la cui violazione determina la nullità del contratto o della clausola (art. 1418 comma 1 c.c.). La qualificazione di una norma come imperativa (o inderogabile) richiede un’operazione interpretativa: alcune norme sono espressamente dichiarate inderogabili; altre lo sono per la loro ratio protettiva o per il richiamo all’ordine pubblico.

b) Ordine pubblico. Il contratto non può essere contrario all’ordine pubblico (art. 1343 c.c.). L’ordine pubblico è una clausola generale che comprende i principi fondamentali dell’ordinamento — di rango costituzionale, legislativo o elaborati dalla giurisprudenza — che nessuna pattuizione privata può compromettere. Il concetto è evolutivo: ciò che oggi è ordine pubblico può non esserlo stato ieri.

c) Buon costume. Il contratto non può essere contrario al buon costume (art. 1343 c.c.). Il buon costume comprende le norme etiche socialmente condivise cui si informa la coscienza comune. Anche questa nozione è evolutiva.

d) Norme speciali di settore. In numerosi settori (tutela del consumatore, mercati finanziari, contratti bancari, locazione, contratti di lavoro) norme speciali di rango primario o regolamentare comprimono l’autonomia contrattuale in favore della parte più debole o per tutelare interessi generali.

e) Meritevolezza degli interessi (secondo comma). Per i contratti atipici, il controllo giudiziale si sposta sulla meritevolezza degli interessi perseguiti (v. §§ 2.6 e 2.7).

Il secondo comma: i contratti atipici

Il secondo comma dell’art. 1322 c.c. riconosce esplicitamente la libertà di concludere contratti atipici (o innominati), cioè contratti che non appartengono ai tipi legali dotati di disciplina particolare nel codice o in leggi speciali.

L’ammissione dei contratti atipici riflette la consapevolezza del legislatore del 1942 che il catalogo dei tipi legali — per quanto ampio — non poteva esaurire la creatività negoziale dei privati e le esigenze dell’economia. Il contratto atipico è, per definizione, un contratto che manca di una disciplina legale ad hoc; esso è interamente disciplinato dalla volontà delle parti e dalle norme generali dei contratti (ex art. 1323 c.c.).

Si distinguono:

  • Contratti atipici in senso stretto: schemi contrattuali del tutto nuovi, non riconducibili ad alcun tipo legale esistente (es. il contratto di engineering, il contratto di leasing nella sua originaria elaborazione, il contratto di franchising prima della sua disciplina con la L. 6 maggio 2004, n. 129, il contratto di factoring prima della L. 21 febbraio 1991, n. 52).

  • Contratti misti: combinazioni di elementi di più tipi contrattuali (es. il contratto alberghiero che combina locazione, deposito, somministrazione). Per i contratti misti si discute se applicare la disciplina del tipo prevalente (teoria dell’assorbimento) o la disciplina di ciascun tipo ai rispettivi elementi (teoria della combinazione).

  • Contratti socialmente tipici: contratti che, pur non avendo un riconoscimento legislativo espresso, sono talmente diffusi nella prassi da aver acquisito una tipicità sociale (es. il contratto di parcheggio).

Profili rilevanti per la pratica professionale: la qualificazione di un contratto come atipico rileva principalmente ai fini: (i) dell’individuazione della disciplina applicabile in assenza di previsione legale specifica; (ii) dell’assoggettamento al vaglio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma; (iii) della determinazione del regime fiscale (rilevante ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA).

Il giudizio di meritevolezza degli interessi

Il giudizio di meritevolezza è il vaglio che l’ordinamento impone — attraverso il giudice — sui contratti atipici, al fine di verificare che l’accordo non strumentalizzi l’autonomia privata per perseguire risultati che l’ordinamento non intende riconoscere o tutelare.

Origine e fondamento: il giudizio di meritevolezza trae il suo fondamento dalla necessità di bilanciare l’autonomia privata con la funzione sociale del contratto (art. 41 Cost.). L’ordinamento non è neutrale rispetto agli effetti dell’esercizio dell’autonomia privata: riconosce e tutela solo le autoregolamentazioni che siano funzionali a scopi meritevoli.

Il criterio della causa concreta: la giurisprudenza di legittimità, in un percorso evolutivo che ha trovato la sua più autorevole sistemazione nella pronuncia delle Cass. SS.UU. n. 5657 del 23/02/2023, ha chiarito che il giudizio di meritevolezza deve avere ad oggetto la causa concreta del contratto, cioè lo scopo pratico che le parti intendono realizzare mediante la stipulazione. Non rilevano, ai fini del giudizio di immeritevolezza, la mera aleatorietà della clausola, la sua astrusità o complessità tecnica, lo squilibrio economico delle prestazioni in sé considerato, o la sua scarsa convenienza per una delle parti. Questi elementi possono essere sintomatici dell’immeritevolezza, ma non la integrano di per sé.

La medesima impostazione era già stata espressa dalle Cass. SS.UU. n. 4223 del 07/02/2017, che avevano enunciato il principio secondo cui «il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto dai paciscenti nella stipula di un contratto atipico deve avere ad oggetto la causa concreta; questa definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato».

Il controllo giudiziale sul contenuto: la meritevolezza implica un controllo giudiziale sul contenuto del contratto, che tuttavia non può spingersi fino a sostituire la valutazione del giudice a quella delle parti in ordine alla convenienza economica dell’operazione. La Cass. SS.UU. n. 5657 del 23/02/2023 ha censurato le corti di merito che avevano dichiarato immeritevole una clausola di leasing con rischio cambio basandosi esclusivamente sull’aleatorietà della clausola, sull’astrusità dei meccanismi di calcolo e sull’asimmetria delle prestazioni, senza verificare in concreto se il risultato perseguito dalle parti fosse incompatibile con i valori dell’ordinamento.

Meritevolezza e liceità: distinzione fondamentale

La distinzione tra immeritevolezza e illiceità è uno dei capisaldi del diritto contrattuale moderno e assume rilievo pratico di primissimo piano.

Il giudizio di liceità riguarda la conformità del contratto (o della singola clausola) alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1343 c.c.). Un contratto illecito è radicalmente nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c..

Il giudizio di meritevolezza è, invece, una valutazione positiva: non basta che il contratto non sia vietato; occorre che persegua interessi che l’ordinamento giudica degni di protezione. Un contratto può essere lecito — non vietato da nessuna norma imperativa — e tuttavia immeritevole, se il risultato che le parti intendono raggiungere è estraneo agli scopi che l’ordinamento intende proteggere o è, pur lecito in astratto, socialmente riprovevole nel caso concreto.

Questa distinzione è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Cassazione:

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 17958 del 28/06/2024: la Corte ha distinto «espressamente la valutazione di liceità della causa dalla meritevolezza», affermando che il giudizio di meritevolezza va compiuto avendo riguardo allo scopo/risultato perseguito dalle parti, non alla convenienza, né alla chiarezza, né all’aleatorietà.

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 2510 del 26/01/2024: ha affermato che il controllo giudiziale deve riguardare la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti, censurando la corte di merito per aver valutato la meritevolezza in modo astratto e avulso dalla causa concreta.

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 711 del 10/01/2025: ha ribadito che «la meritevolezza va valutata in relazione allo scopo/risultato perseguito, non a convenienza, chiarezza o aleatorietà», distinguendo il giudizio di meritevolezza da quello di liceità (contrarietà a norme di ordine pubblico) e censurando il modo astratto con cui la Corte d’appello aveva controllato il contenuto contrattuale.

  • Cass. Sez. 1, n. 37 del 2017: ha dichiarato immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. il contratto atipico «4 You» di una banca — in forza del quale la banca erogava un mutuo per acquistare prodotti finanziari emessi dalla banca stessa — in quanto lo schema contrattuale evidenziava «uno squilibrio, a vantaggio dell’intermediario, che si spingeva ben al di là della normale alea contrattuale», esponendo il cliente a conseguenze esclusivamente svantaggiose e frustrando l’interesse costituzionalmente rilevante alla tutela del risparmio.

Le conseguenze dell’immeritevolezza

Accertata l’immeritevolezza, la conseguenza giuridica è la nullità del contratto o della singola clausola. La questione se l’immeritevolezza comporti la nullità dell’intero contratto o solo della clausola immeritevole ha impegnato a lungo la giurisprudenza.

Le Cass. SS.UU. n. 4223 del 07/02/2017 hanno chiarito che «il non superamento del vaglio di meritevolezza comporta, secondo l’impostazione tradizionale e più rigorosa, l’inefficacia del contratto nel suo complesso (visto che l’ordinamento non riconoscerebbe alla autoregolamentazione di interessi delle parti alcun effetto giuridico), ovvero anche, secondo altra e più recente impostazione, la nullità della singola clausola». Le Sezioni Unite hanno mostrato preferenza per la seconda impostazione — che salvaguarda maggiormente il principio di conservazione del contratto — richiamando Cass. SS.UU. n. 9140 del 2016 in tema di clausola claims made, e applicando in conseguenza l’art. 1419 comma 2 c.c. (vitiatur sed non vitiat): la clausola immeritevole è nulla, ma non travolge il resto del contratto, che resta valido.

La nullità da immeritevolezza è una nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c. (il contratto è nullo quando è «contrario a norme imperative»), poiché il precetto dell’art. 1322 comma 2 c.c. ha carattere imperativo. Come tale, essa è:

  • rilevabile d’ufficio dal giudice;

  • insanabile (non convalidabile dalle parti);

  • imprescrittibile (l’azione di nullità non si prescrive, anche se la restituzione delle prestazioni può essere soggetta a prescrizione);

  • opponibile da chiunque vi abbia interesse.

Casistica giurisprudenziale sulla meritevolezza

La giurisprudenza in materia di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. è vastissima e si sviluppa prevalentemente in tre filoni tematici:

A) Il filone dei contratti finanziari e bancari atipici

► Il contratto “4 You” e “My Way”: il contratto atipico denominato «4 You» — stipulato da alcuni istituti bancari — prevedeva che la banca erogasse un mutuo al cliente per l’acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa, costituiti in pegno a garanzia del mutuo. La giurisprudenza di legittimità ha dichiarato tale schema immeritevole di tutela per la sua struttura asimmetrica, che esponeva il cliente a rischi esclusivamente svantaggiosi senza alcun controllo sulla propria posizione finanziaria.

Cass. Sez. 1, n. 37 del 2017: il negozio «evidenziava uno squilibrio, a vantaggio dell’intermediario, che si spingeva ben al di là della normale alea contrattuale»; il contratto «atipico di finanziamento denominato “4 You”, in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa», non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c..

Cass. Sez. 1, ord. n. 26382 del 14/10/2020: ha ribadito il principio che «il contratto atipico di finanziamento denominato “4 You”, in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa», è immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c..

Cass. Sez. 1, ord. n. 2521 del 2018: ha dichiarato immeritevole il contratto «My way» affermando che «la struttura negoziale (che prevede l’acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia del rimborso del finanziamento)» rende il contratto immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c..

Cass. Sez. 1, ord. n. 16297 del 01/02/2018: ha precisato che «il giudizio di meritevolezza non può in sé essere escluso dal solo fatto che l’art. 1 comma 6, lett. c) T.U.F. preveda tra i “servizi accessori” la concessione di finanziamenti agli investitori», in quanto la tipizzazione come servizio accessorio non esonera dall’accertamento in concreto della meritevolezza degli interessi perseguiti.

► Le clausole di rischio cambio nei contratti di leasing:

Cass. SS.UU. n. 5657 del 23/02/2023: le Sezioni Unite hanno definito in modo sistematico il giudizio di meritevolezza, affermando che la clausola di indicizzazione al rischio di cambio nei contratti di leasing non è di per sé immeritevole, non essendo un derivato implicito ma un meccanismo di indicizzazione usuale nella prassi bancaria. La Corte ha cassato le decisioni di merito che avevano dichiarato la clausola invalida ex art. 1322 comma 2 c.c. basandosi sulla mera «aleatorietà, astrusità o squilibrio della clausola», senza verificare in concreto lo scopo perseguito. Massima: la meritevolezza va valutata avendo riguardo allo scopo/risultato perseguito dalle parti, non alla convenienza, né alla chiarezza, né all’aleatorietà; il solo squilibrio economico non integra immeritevolezza.

Cass. Sez. 3, ord. n. 28998 del 18/10/2023: in linea con le SS.UU. 5657/2023, ha dichiarato che la «clausola di indicizzazione del canone al tasso di cambio euro/yen» non è immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per il solo fatto di essere aleatoria, astrusità dei calcoli e asimmetria delle prestazioni; impone un riesame in concreto della causa concreta.

Cass. Sez. 1, ord. n. 35664 del 21/12/2023: ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto immeritevole una clausola di «doppia indicizzazione» (rischio cambio) in un leasing immobiliare traslativo, ribadendo i principi delle SS.UU. sulla necessità di una valutazione concreta della causa e dello scopo pratico.

Cass. Sez. 3, ord. n. 711 del 10/01/2025: ha applicato nuovamente i principi delle SS.UU. 5657/2023 a una clausola di rischio cambio in un contratto di leasing immobiliare in costruendo, disponendo il rinvio alla corte di merito per un «riesame in concreto della causa concreta», riaffermando che «la meritevolezza va valutata in relazione allo scopo/risultato perseguito, non a convenienza, chiarezza o aleatorietà».

► I contratti di interest rate swap (IRS):

Cass. Sez. 3, n. 18781 del 12/06/2017: ha affermato il principio che «non è possibile affermare che tutti i contratti atipici dei quali in qualche modo si predichi la riconducibilità alla tipologia cd. “Interest Risk Swap” con up front siano di per sé nulli, essendo necessario verificare caso per caso se il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto» integri i presupposti dell’immeritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c.. Ha dunque rigettato la tesi dell’immeritevolezza automatica degli IRS con up front, riconoscendo la necessità del giudizio in concreto.

B) Il filone delle concessioni e contratti pubblici atipici

Cass. SS.UU. n. 4223 del 07/02/2017: pronuncia fondamentale sul giudizio di meritevolezza nei contratti atipici in cui è coinvolta la P.A. Le Sezioni Unite hanno affermato che la clausola di una convenzione di concessione idroelettrica — che imponeva il pagamento del canone anche quando la derivazione fosse impedita per causa non imputabile al concessionario — «non supera il vaglio di meritevolezza richiesto dall’art. 1322 cpv. cod. civ. per violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, quali quelli ricavabili dall’art. 41 Cost.». La clausola è «invalida per non meritevolezza dell’interesse perseguito», ma — applicando il principio vitiatur sed non vitiat ex art. 1419 comma 2 c.c. — la nullità della singola clausola non travolge l’intero contratto.

Cons. Stato, Sez. 4, n. 6161 del 14/07/2025: ha applicato il controllo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. a una convenzione tra Comune e operatore di energia eolica, affermando che la clausola sul canone era «nulla perché priva di una causa in concreto e non diretta a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322». Significativamente, il Consiglio di Stato ha operato il controllo di meritevolezza anche in una controversia di diritto amministrativo, confermando la trasversalità del principio.

C) Il filone dei contratti atipici nella prassi civilistica

Cass. Sez. 2, n. 30997 del 07/11/2023: caso del contratto di assistenza sportiva in violazione del regolamento FIGC. La Corte ha affermato che «la violazione delle indicate regole [del regolamento FIGC sulla rappresentanza degli agenti dei calciatori] non poteva che ripercuotersi sulla validità del contratto che, ove contravvenga alle stesse, deve reputarsi immeritevole di tutela» ex artt. 1703, 1720, 2222, 2229, 2233 e 1322 comma 2 c.c. Il contratto di mandato con l’avvocato per la gestione della carriera di un calciatore professionista, stipulato in violazione delle norme federali, è immeritevole di tutela perché il risultato perseguito è incompatibile con le regole dell’ordinamento sportivo. Questo precedente è di grande interesse per la pratica: dimostra che il giudizio di meritevolezza può essere attivato anche in contratti tipici (come il mandato), quando il risultato perseguito è illecito o immeritevole.

Trib. Perugia, Sez. Civ., n. 47 del 11/01/2024: ha dichiarato immeritevole, ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c., la clausola di una scrittura privata tra coniugi in separazione che imponeva obbligazioni di pulizia, lavaggio e stiratura, ritenendo la clausola contraria a principi come la coscienza civile, il buon costume e l’ordine pubblico e lesiva dei diritti indisponibili della persona. Il giudice ha operato il vaglio di meritevolezza d’ufficio, confermando la rilevabilità ex officio della nullità da immeritevolezza.

Trib. Milano, Sez. Civ., n. 390 del 16/01/2025: ha riconosciuto la meritevolezza di contratti atipici di intermediazione (misti rispetto alla mediazione tipica), affermando che i rapporti di intermediazione sono «meritevoli di tutela e muniti di una causa in concreto», rigettando la domanda di nullità per mancanza di causa o oggetto impossibile.

C. App. Firenze, n. 499 del 17/03/2025: ha affermato che il giudizio di meritevolezza degli interessi va condotto in concreto, esaminando la causa concreta del contratto atipico e non limitandosi ad una valutazione astratta del tipo negoziale.

C. App. L’Aquila, n. 274 del 26/02/2024: ha confermato la nullità parziale del contratto di leasing per immeritevolezza della clausola di rischio cambio in applicazione dei principi delle SS.UU. 5657/2023, limitando però l’effetto demolitorio alla singola clausola in applicazione dell’art. 1419 comma 2 c.c..

Trib. Potenza, n. 1767 del 31/10/2024: ha applicato il controllo di meritevolezza su un contratto atipico di intermediazione, verificando in concreto il risultato perseguito e confermando la validità del contratto.

Trib. Monza, n. 581 del 19/02/2024: ha dichiarato meritevole un contratto atipico di assistenza e consulenza, ritenendo che lo scopo perseguito fosse coerente con i valori dell’ordinamento e non si esaurisse in un interesse meramente egoistico di una delle parti.

Cass. Sez. 1, ord. n. 25630 del 31/05/2017 e ord. n. 30489 del 31/05/2017: in due pronunce gemelle sul contratto «4 You», la Corte ha affermato che la fattispecie contrattuale atipica «è interamente assoggettabile al TUF e alla normazione regolamentare della Consob — e, dunque, agli obblighi informativi previsti a carico dell’intermediario e alle speciali regole dettate dall’art. 30 TUF in materia di offerte fuori sede», combinando il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 con la normativa di settore.

Cass. Sez. 6, ord. n. 17869 del 19/05/2017: ha trattato un caso di contratto «piano finanziario» bancario, affermando che «la mancanza di meritevolezza, dedotta nel giudizio di merito, discendeva dal fatto che con la sottoscrizione del piano finanziario la banca faceva acquistare all’attore prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa», ricollegando la valutazione in concreto all’asimmetria strutturale dello schema contrattuale.

► Osservazione pratica per l’avvocato: la questione della meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. può essere sollevata sia in sede di azione di nullità (come eccezione o domanda principale), sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un contratto atipico immeritevole. La rilevabilità d’ufficio impone al giudice di verificare la meritevolezza anche in assenza di specifica eccezione di parte. La nullità da immeritevolezza, una volta accertata, travolge tutti gli atti esecutivi del contratto (pagamenti già effettuati, garanzie prestate) con conseguente azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Art. 1323 c.c. — Norme regolatrici dei contratti

Il testo normativo vigente

Art. 1323 c.c.(Norme regolatrici dei contratti)

«Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1323 c.c. svolge la funzione di norma di rinvio universale all’interno del sistema contrattuale codificato. Il suo significato va letto in correlazione con l’art. 1322 c.c.: se l’art. 1322 comma 2 ammette i contratti atipici, l’art. 1323 garantisce che anch’essi — pur privi di disciplina specifica — siano soggetti alle norme generali del Titolo II. La norma chiude il circolo logico del sistema: libertà di creare contratti atipici, ma con lo statuto minimo della disciplina generale.

La struttura sistematica del Libro IV — Titolo II è la seguente:

  • Capo I (artt. 1321-1324): Disposizioni preliminari;

  • Capo II (artt. 1325-1342): Dei requisiti del contratto;

  • Capo III (artt. 1343-1345): Della causa;

  • Capo IV (artt. 1346-1355): Dell’oggetto;

  • Capo V (artt. 1356-1371): Dell’efficacia del contratto;

  • Capo VI (artt. 1372-1386): Degli effetti del contratto;

  • Capo VII (artt. 1387-1399): Della rappresentanza;

  • Capo VIII (artt. 1400-1417): Del contratto per persona da nominare;

  • Capo IX (artt. 1418-1424): Della nullità del contratto;

  • Capo X (artt. 1425-1446): Dell’annullabilità del contratto;

  • Capo XI (artt. 1447-1452): Della rescissione del contratto;

  • Capo XII (artt. 1453-1469): Della risoluzione del contratto;

  • Capo XIII (artt. 1470-1548): Della vendita;

  • (e così via per tutti i tipi contrattuali).

L’art. 1323 c.c. delimita il campo di applicazione dei Capi I-XII (i Capi da I a XI del Titolo II, che costituiscono la disciplina generale del contratto) estendendolo a tutti i contratti, senza distinzione tra tipici e atipici.

La funzione di norma di chiusura del sistema

L’art. 1323 c.c. assolve tre funzioni fondamentali:

a) Funzione di estensione: le norme generali si applicano anche ai contratti atipici, che altrimenti non avrebbero alcuna disciplina legale di riferimento. Senza questa norma di chiusura, un contratto atipico valido ex art. 1322 comma 2 c.c. sarebbe privo di qualsiasi disciplina in ordine ai vizi del consenso, alla risoluzione per inadempimento, alla rescissione per lesione, alla nullità e all’annullabilità.

b) Funzione di integrazione: per i contratti tipici con lacune normative, le norme generali del Titolo II colmano le lacune della disciplina speciale. Se il codice non prevede espressamente un rimedio per un tipo contrattuale specifico, si ricorre alle regole generali.

c) Funzione di disciplina comune (ius commune contrattuale): il Titolo II costituisce il diritto comune dei contratti nell’ordinamento italiano, esprimendo una serie di principi (correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; efficacia vincolante ex art. 1372 c.c.; diligenza nell’adempimento ex art. 1176 c.c.) di valenza universale.

Rapporto tra disciplina generale e disciplina speciale

Il principio sancito dall’art. 1323 c.c. deve essere coordinato con il principio della specialità (lex specialis derogat generali): le norme speciali dei contratti tipici (es. la disciplina della vendita ex artt. 1470 ss. c.c., la disciplina della locazione ex artt. 1571 ss. c.c.) prevalgono sulle norme generali ogni volta che regolino la stessa fattispecie in modo diverso.

La gerarchia applicativa è dunque la seguente, in ordine di prevalenza:

  • Norme imperative di legge speciale (consumatore, lavoro, bancario, finanziario, assicurativo, locativo);

  • Norme speciali del tipo contrattuale (Titolo III del Libro IV e leggi speciali sul tipo);

  • Norme generali del Titolo II (applicabili per tutto ciò che la disciplina speciale non regola);

  • Autonomia privata (clausole contrattuali che derogano alle norme dispositive, sia generali sia speciali).

Profili rilevanti per la pratica professionale: quando si affronta una controversia relativa a un contratto tipico, l’avvocato deve verificare: (i) se la fattispecie è regolata dalla disciplina speciale del tipo; (ii) se la disciplina speciale è imperativa o derogabile dalle parti; (iii) se sussistono lacune nella disciplina speciale che devono essere colmate dalle norme generali ex art. 1323 c.c. Per i contratti atipici, l’intero primo ordine di riferimento normativo è costituito dalle norme generali, integrate dalle disposizioni contrattuali.

Coordinamento normativo

L’art. 1323 c.c. si coordina con:

  • Art. 1322 c.c.: che prevede la libertà di concludere contratti atipici, e l’art. 1323 ne assicura la disciplina minima;

  • Art. 1324 c.c.: che estende le norme generali anche agli atti unilaterali, sulla base di un rinvio espresso;

  • Art. 1325 c.c.: che enuncia i requisiti generali del contratto, applicabili a tutti i contratti ex art. 1323;

  • Art. 1418 c.c.: che fissa le cause di nullità generali, applicabili a tutti i contratti ex art. 1323;

  • Art. 1453 c.c.: che disciplina la risoluzione per inadempimento, istituto di applicazione universale ex art. 1323;

  • Art. 1375 c.c.: che impone l’esecuzione secondo buona fede, principio di applicazione universale.

Casistica giurisprudenziale

La giurisprudenza sull’art. 1323 c.c. emerge, nella maggior parte dei casi, in forma implicita: i giudici applicano le norme generali del Titolo II ai contratti atipici senza necessariamente citare l’art. 1323, che costituisce il loro fondamento normativo.

► Applicazione delle norme generali di nullità ai contratti atipici. La nullità virtuale ex art. 1418 comma 1 c.c. per violazione di norme imperative si applica — in forza dell’art. 1323 c.c. — a tutti i contratti, tipici e atipici.

► Applicazione delle norme generali sulla risoluzione per inadempimento ai contratti atipici. L’art. 1453 c.c. si applica a tutti i contratti a prestazioni corrispettive, compresi quelli atipici, in forza dell’art. 1323 c.c.

► Applicazione delle norme interpretative ai contratti atipici. Le norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.) si applicano a tutti i contratti, tipici e atipici, in forza dell’art. 1323 c.c. Esse si applicano anche agli atti unilaterali tramite il rinvio dell’art. 1324 c.c., ma con le precisazioni che si illustreranno al § 4.

► Il principio di buona fede come applicazione universale ex art. 1323. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) si applichi a tutti i contratti, compresi quelli atipici, in forza dell’art. 1323 c.c.. La buona fede nell’esecuzione è criterio di integrazione del contratto (art. 1374 c.c.) e standard di comportamento per entrambe le parti.

Art. 1324 c.c. — Norme applicabili agli atti unilaterali

Il testo normativo vigente

Art. 1324 c.c.(Norme applicabili agli atti unilaterali)

«Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1324 c.c. è la norma di raccordo tra la disciplina del contratto e quella degli atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale. Esso colma una lacuna strutturale dell’ordinamento: il codice disciplina analiticamente il contratto, ma non dedica un’analoga trattazione agli atti unilaterali. L’art. 1324 risolve il problema mediante un rinvio mobile e in quanto compatibile alla disciplina contrattuale.

Il campo di applicazione dell’art. 1324 c.c. è delimitato da tre requisiti cumulativi:

  • Atto unilaterale: emanazione della volontà di una sola parte;

  • Tra vivi: la norma non si applica alle disposizioni mortis causa (testamento), disciplinate dagli artt. 587 ss. c.c.;

  • Con contenuto patrimoniale: l’atto deve incidere su rapporti giuridici economicamente valutabili.

Nozione di atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale

La categoria degli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale comprende un’ampia gamma di atti giuridici. I principali sono:

a) Promessa al pubblico (art. 1989 c.c.): dichiarazione unilaterale di voler tenere una determinata condotta a favore di chiunque si trovi nelle condizioni previste. La promessa al pubblico vincola il promittente dal momento in cui è resa pubblica.

b) Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988 c.c.): atti unilaterali con cui un soggetto promette di effettuare un pagamento o riconosce l’esistenza di un debito, dispensando il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

c) Quietanza (art. 1199 c.c.): dichiarazione unilaterale del creditore con cui attesta di aver ricevuto il pagamento. La quietanza ha valore di atto unilaterale ricettizio patrimoniale.

d) Recesso unilaterale dal contratto (art. 1373 c.c.): il diritto potestativo di sciogliersi dal contratto, previsto dalla legge o concordato tra le parti, è esercitato mediante atto unilaterale ricettizio con contenuto patrimoniale.

e) Licenziamento e dimissioni nel rapporto di lavoro subordinato: atti unilaterali ricettizi a contenuto patrimoniale, in quanto incidono sul rapporto di lavoro che ha natura patrimoniale (retribuzione, TFR, ecc.).

f) Disdetta contrattuale: comunicazione unilaterale con cui si manifesta la volontà di non rinnovare un contratto a tempo determinato o di recedere da un contratto a esecuzione continuata.

g) Delegazione, espromissione, accollo: atti o dichiarazioni unilaterali con cui si modifica il lato passivo del rapporto obbligatorio.

h) Offerta di contratto: atto unilaterale ricettizio con cui si propone alla controparte di concludere un contratto a determinate condizioni.

Il criterio di compatibilità

La clausola «in quanto compatibili» è il fulcro operativo dell’art. 1324 c.c. e richiede all’interprete un giudizio di compatibilità strutturale tra la norma contrattuale e la natura unilaterale dell’atto.

Il giudizio di compatibilità si articola in tre domande:

  • La norma contrattuale presuppone strutturalmente la bilateralità dell’atto? (Se sì, è incompatibile e non si applica)

  • La norma contrattuale è concepita in funzione della tutela della sola parte debole in un rapporto bilaterale? (Se sì, può richiedere un adattamento)

  • La norma contrattuale disciplina aspetti (interpretazione, vizi della volontà, forma, capacità) che hanno senso anche in un atto unilaterale? (Se sì, è compatibile e si applica)

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato il criterio di compatibilità con riferimento a diverse norme contrattuali (v. § 4.5 e § 4.6 infra).

La clausola «salvo diverse disposizioni di legge» che apre l’articolo specifica che il rinvio alle norme sui contratti opera in via suppletiva: quando la legge detti per uno specifico atto unilaterale una disciplina propria (es. la forma del licenziamento, la disciplina del testamento, le regole sulla disdetta del contratto di locazione), tale disciplina prevale sul rinvio generale ex art. 1324.

Norme contrattuali applicabili agli atti unilaterali

La giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità agli atti unilaterali, in forza dell’art. 1324 c.c., delle seguenti principali categorie di norme contrattuali:

a) Norme sull’interpretazione (artt. 1362-1371 c.c.). È l’ipotesi più frequente in giurisprudenza. Le norme sull’interpretazione si applicano agli atti unilaterali con l’adattamento imposto dalla struttura unilaterale: non è possibile ricercare la «comune intenzione delle parti» (che presuppone due parti), ma occorre ricostruire l’intento della sola parte che ha posto in essere l’atto; restano invece pienamente applicabili i criteri dell’interpretazione letterale (art. 1362 c.c.), dell’interpretazione complessiva dell’atto (art. 1363 c.c.), dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), dell’interpretazione conservativa (art. 1367 c.c.) e dell’interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.).

b) Norme sui vizi della volontà (artt. 1427-1440 c.c.). Le norme sull’errore (artt. 1427-1432 c.c.), sul dolo (art. 1439 c.c.) e sulla violenza (artt. 1434-1438 c.c.) si applicano agli atti unilaterali, con l’adattamento che il vizio della volontà rileva rispetto all’autore dell’atto unilaterale, non rispetto a entrambe le parti. La norma sull’errore essenziale e riconoscibile (artt. 1428-1431 c.c.) si applica, richiedendosi che l’errore sia riconoscibile dal destinatario dell’atto unilaterale.

c) Norme sulla capacità di agire. La capacità di concludere contratti (e dunque la disciplina dell’incapacità legale e naturale) si applica anche agli atti unilaterali, in quanto espressione di principi di ordine generale.

d) Norme sulla forma. Nella misura in cui non esista una disciplina speciale, le norme sulla forma del contratto (artt. 1350 ss. c.c.) si applicano agli atti unilaterali con contenuto patrimoniale che abbiano ad oggetto diritti reali su beni immobili o altri diritti per i quali la forma scritta sia richiesta ad substantiam.

e) Norme sulla nullità e sull’annullabilità. Le cause di nullità generali (art. 1418 c.c.) e di annullabilità (art. 1425 c.c.) si applicano agli atti unilaterali, in quanto disciplinano un fenomeno (l’invalidità del regolamento negoziale) che per sua natura non è esclusivo del contratto.

Norme contrattuali non applicabili agli atti unilaterali

Per incompatibilità strutturale, non sono applicabili agli atti unilaterali in forza dell’art. 1324 c.c.:

a) Le norme sulla conclusione del contratto mediante proposta e accettazione (artt. 1326-1342 c.c.): presuppongono la bilateralità, strutturalmente incompatibile con l’atto unilaterale.

b) La norma sulla comune intenzione delle parti (art. 1362 comma 1 c.c.): nella parte in cui richiede di indagare la «comune intenzione delle parti», non è compatibile con un atto a volontà unilaterale. Nell’atto unilaterale si deve ricostruire l’intento dell’unico autore.

c) Le norme sulla risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.): presuppongono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive che non si riscontra negli atti unilaterali.

d) Le norme sulla rescissione per lesione (art. 1448 c.c.): la sproporzione tra le prestazioni è un concetto riferibile solo a contratti sinallagmatici.

e) Le norme sulle condizioni generali di contratto e clausole vessatorie (artt. 1341-1342 c.c.): presuppongono la formazione del contratto mediante predisposizione unilaterale e accettazione, schema incompatibile con un atto già unilaterale.

f) Le norme sul comportamento comune delle parti durante la contrattazione (art. 1362 comma 2 c.c.): il riferimento alla «comune intenzione» e al «comportamento complessivo delle parti» presuppone una pluralità di soggetti contrapposti.

Le deroghe espresse di legge

L’art. 1324 c.c. cede di fronte a «diverse disposizioni di legge». Numerose norme speciali dettano una disciplina propria per specifici atti unilaterali, escludendo o modificando il rinvio alla disciplina contrattuale:

  • Licenziamento: disciplinato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 (forma scritta ad substantiam), dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (tutele crescenti). Il licenziamento richiede motivazione specifica; la forma scritta è imposta per legge e prevale sul regime contrattuale generale.

  • Dimissioni del lavoratore: disciplinate dall’art. 26 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che impone modalità telematiche a pena di inefficacia.

  • Disdetta del contratto di locazione: disciplinata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 e dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, che impongono termini e motivazioni specifiche, prevalenti rispetto alla disciplina contrattuale generale.

  • Recesso dal contratto di consumo: disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che prevede il diritto di recesso nei termini e con le modalità ivi previste, prevalenti sul rinvio ex art. 1324.

Casistica giurisprudenziale

La giurisprudenza sull’art. 1324 c.c. è copiosa e si articola in tre filoni principali: l’interpretazione degli atti unilaterali, l’applicabilità delle norme sui vizi della volontà, e il regime degli atti unilaterali ricognitivi.

A) Applicazione delle norme interpretative agli atti unilaterali

► Il principio fondamentale sull’applicazione dei canoni ermeneutici:

Cass. Sez. 2, n. 16809 del 31/12/2016: massima fondamentale in tema di interpretazione degli atti unilaterali. La Corte ha affermato che «Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto» (richiamando Cass. n. 9127 del 06/05/2015). La pronuncia ha riguardato l’interpretazione di una comunicazione unilaterale di un condominio qualificata dal giudice di merito come atto unilaterale idoneo a disciplinare posizioni pregresse.

Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 3193 del 2019: applicazione del criterio dell’interpretazione complessiva alla lettera di licenziamento. La Corte ha ribadito che «le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto». Ha quindi cassato la sentenza di merito per non aver coordinato le varie proposizioni della lettera di licenziamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., applicabile agli atti unilaterali «ex art. 1324 c.c., in base al quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto».

Cass. Sez. 2, ord. n. 19715 del 17/07/2024: applicazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. a una missiva unilaterale con contenuto obbligatorio. La Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sulla violazione degli «articoli 1324, 1362 commi 1° e 2°, 1366, 1367 e 1370 cod. civ.», affermando che i «canoni ermeneutici degli articoli 1362 comma 1° e 2°, 1366, 1367 e 1370 cod. civ. [sono] applicabili anche agli atti unilaterali secondo l’art. 1324 cod. civ.». La fattispecie riguardava una missiva aziendale di impegno a subentrare negli obblighi di assistenza tecnica.

Cass. Sez. Lavoro, n. 27105 del 12/04/2017: applicazione dell’art. 1324 c.c. in combinato disposto con l’art. 1334 c.c. a una lettera datoriale di impegno unilaterale. La Corte ha qualificato la lettera del datore di lavoro come atto unilaterale, regolato dai principi dettati dagli «artt. 1334 (Efficacia degli atti unilaterali — Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati) e 1324 c.c. (Norme applicabili agli atti unilaterali — salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale)».

Cass. Sez. Lavoro, n. 22374 del 07/05/2014: ha chiarito il limite del rinvio ex art. 1324 c.c., affermando che «tale operazione ermeneutica, consentita dall’art. 1324 cod. civ. nei soli limiti della compatibilità, non consente di ridurre la comune intenzione delle parti ad intenzione unilaterale, imponendo per converso l’esclusione del rapporto tra intenzione e testo linguistico e, per altro verso, rendendo inutilizzabile il canone interpretativo del comportamento complessivo delle parti (che quella “comune intenzione” presuppone)». Il limite di compatibilità impedisce dunque di «sdoppiare» artificialmente un atto unilaterale in un accordo bilaterale.

► Il sindacato in sede di legittimità sull’interpretazione degli atti unilaterali:

Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 3193 del 2019: ha affermato il principio consolidato secondo cui «l’interpretazione del giudice di merito relativa ad un contratto o ad un atto unilaterale ex art. 1324 cod. civ., è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, o dell’unica parte, in quanto accertamento di fatto non consentito, ma soltanto sul piano della individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento». La norma di rinvio ex art. 1324 ha dunque l’effetto di estendere alla cassazione il controllo sulla corretta applicazione dei canoni ermeneutici anche agli atti unilaterali.

B) Applicazione delle norme sui vizi della volontà agli atti unilaterali

Cass. Sez. 1, ord. n. 1695 del 26/01/2026: recentissima pronuncia sull’applicazione delle norme in materia di vizi della volontà alla quietanza liberatoria. La Corte ha accolto il motivo fondato sulla violazione degli «artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c.», affermando che «anche rispetto agli atti unilaterali devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, ai sensi dell’art. 1324 c.c., e quindi anche le previsioni in materia di annullamento»; ha altresì precisato che «nella specie, l’errore era essenziale e riconoscibile, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.», rendendo annullabile la quietanza liberatoria rilasciata per errore essenziale. Il Tribunale aveva erroneamente omesso di accogliere l’eccezione di annullamento per il solo fatto che l’errore fosse imputabile all’autore dell’atto unilaterale — circostanza irrilevante ai fini dell’annullamento.

C) Regime degli atti unilaterali ricognitivi: promessa di pagamento, ricognizione del debito, quietanza

Cass. Sez. 1, ord. n. 5810 del 05/03/2024: applicazione dell’art. 1324 c.c. alla dichiarazione di ricognizione del debito. La Corte ha affermato che «sebbene si tratti di atto unilaterale, si applicano le disposizioni degli artt. 1327 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 1324 c.c.». Ha qualificato la dichiarazione del debitore come «ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.», escludendo che dal tenore letterale emergesse una rinuncia alla ripetizione di somme indebite, e applicando i canoni interpretativi ex artt. 1362 ss. c.c. all’atto unilaterale.

Cass. Sez. 2, ord. n. 10748 del 2019: ha affermato il principio che «ai sensi degli artt. 1324, 1362 c.c. e ss., all’interpretazione degli atti unilaterali si applica la disciplina dettata per i contratti», ribadendo il principio consolidato che l’interprete degli atti unilaterali deve seguire i medesimi criteri ermeneutici previsti per i contratti, con il solo adattamento imposto dalla struttura unilaterale (esclusione del criterio della comune intenzione delle parti).

► Osservazione pratica per l’avvocato: nei giudizi che coinvolgono atti unilaterali con contenuto patrimoniale (licenziamento, quietanza, riconoscimento del debito, promessa di pagamento, lettere di impegno unilaterale), l’avvocato deve:

  • Invocare espressamente l’art. 1324 c.c. come norma di rinvio per fondare l’applicabilità delle norme contrattuali;

  • Specificare quali norme contrattuali si intendono applicare e motivare la compatibilità strutturale;

  • Tenere presente il limite della «comune intenzione delle parti», inapplicabile agli atti unilaterali: nell’interpretazione occorre ricostruire l’intento dell’unico autore;

  • Verificare se sussistono norme speciali che derogano al rinvio ex art. 1324 (art. 1324, primo inciso: «salvo diverse disposizioni di legge»);

  • In caso di vizio della volontà, applicare le norme sull’errore essenziale e riconoscibile (artt. 1428-1431 c.c.), adattando il requisito della «riconoscibilità» al fatto che è un atto unilaterale destinato a un soggetto determinato.

Note conclusive e rinvii

Il Capo I — Disposizioni preliminari del Titolo II del Libro IV costituisce il fondamento assiologico e sistematico dell’intera disciplina contrattuale del Codice Civile. Le quattro norme che lo compongono — artt. 1321, 1322, 1323 e 1324 c.c. — rispondono a quattro domande fondamentali: che cosa è il contratto (art. 1321); fino a dove si estende la libertà contrattuale (art. 1322); quali norme si applicano a tutti i contratti (art. 1323); come si trattano gli atti unilaterali patrimoniali (art. 1324).

Per le materie strettamente connesse si rinvia, senza trattarle in questo Capo:

  • Ai requisiti del contratto: v. Capo II (artt. 1325-1342 c.c.), in particolare all’accordo, alla causa, all’oggetto e alla forma;

  • Alla causa del contratto: v. Capo III (artt. 1343-1345 c.c.), per la disciplina della causa illecita;

  • Alla nullità del contratto: v. Capo IX (artt. 1418-1424 c.c.), per le conseguenze della violazione delle norme imperative e dell’immeritevolezza;

  • All’interpretazione del contratto: v. Sezione II del Capo V (artt. 1362-1371 c.c.), per i criteri ermeneutici applicabili anche agli atti unilaterali ex art. 1324;

  • Alla promessa di pagamento e ricognizione del debito: v. artt. 1988-1989 c.c., per la disciplina specifica degli atti unilaterali ricognitivi.

Trattato redatto per l’area di lavoro Commentario al Codice Civile. Aggiornato al 27 luglio 2026 sulla base della versione vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262, versione aggiornata al 12 giugno 2026) e della giurisprudenza di legittimità e di merito disponibile.

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