Art. 1544.

Art. 1544.

Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Libro IV — Delle obbligazioni