Art. 1784.

Art. 1784.

Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

((La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))

Libro IV — Delle obbligazioni