Artt. 1783-1786 c.c. — Del deposito in albergo
Art. 1783 c.c. — Responsabilità per le cose portate in albergo
Art. 1783 (Responsabilità per le cose portate in albergo)
«Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:»
Inquadramento sistematico
La Sezione II del Capo XII del Titolo III del Libro IV del Codice Civile – introdotta nella sua configurazione attuale dalla L. 10 giugno 1978, n. 316, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 – disciplina una fattispecie di responsabilità speciale dell’imprenditore alberghiero per i danni ai beni degli ospiti. La ratio della norma riposa sulla posizione di garanzia che l’albergatore assume nei confronti del cliente, il quale, affidandosi alla struttura ricettiva, si trova in una condizione di obiettiva soggezione: non controlla l’accesso ai locali, non può sorvegliare i propri averi durante la fruizione del servizio e ripone nel gestore una legittima aspettativa di custodia.
L’art. 1783 c.c. costituisce la norma cardine del sistema: stabilisce la regola generale della responsabilità dell’albergatore per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, fissando al contempo un limite massimo di responsabilità pari a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Tale limite è derogato in senso ampliativo dagli artt. 1784 e 1785-bis c.c. (responsabilità illimitata per custodia diretta e per colpa), ed è invece inoperante quando il danno derivi dalle cause esonerative elencate dall’art. 1785 c.c.
Il sistema si colloca nel solco della tradizione romana del receptum nautarum, cauponum, stabulariorum – l’assunzione da parte dell’esercente di una responsabilità oggettiva per le cose introdotte nella propria struttura – e trova riscontro nelle discipline analoghe della Convenzione di Parigi del 1962 e dei connessi protocolli (Protocollo addizionale del 1966, Protocollo di Berlino del 1993), recepiti nell’ordinamento italiano e unionista.
Analisi della norma
La nozione di «cose portate in albergo» (commi 1 e 2)
Il legislatore ha adottato una definizione ampia e tripartita di «cose portate in albergo», che mira a coprire tutti i beni dei quali il cliente si priva, anche solo temporaneamente, in ragione del soggiorno.
Prima categoria (n. 1): sono comprese tutte le cose che si trovano fisicamente nell’albergo durante il periodo nel quale il cliente dispone dell’alloggio. Non è richiesta alcuna consegna formale: è sufficiente che la cosa si trovi nei locali della struttura. Rientrano in questa categoria i bagagli in camera, gli effetti personali, i beni di valore custoditi nel borsello, i gioielli indossati ma deposti sul comodino. Il dato temporale di riferimento è il «periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio», che coincide con l’arco temporale intercorrente tra il check-in e il check-out, a prescindere dalla presenza fisica del cliente nella stanza.
Seconda categoria (n. 2): sono coperte le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia fuori dall’albergo, durante il periodo di soggiorno. La norma estende la responsabilità al di là dei confini fisici della struttura: si pensi al portiere che accompagna il cliente in taxi portando i bagagli, al fattorino che ritira dalla lavanderia esterna gli abiti del cliente, al bellman che custodisce le valigie sul marciapiede antistante l’ingresso.
Terza categoria (n. 3): la norma copre altresì le cose prese in custodia dall’albergatore (o dai suoi ausiliari) nell’albergo o fuori di esso durante un «periodo di tempo ragionevole» precedente o successivo al soggiorno. Questa estensione temporale – la più discussa in dottrina e giurisprudenza – serve a tutelare il cliente che arrivi in albergo in anticipo rispetto al check-in o che lasci i propri bagagli in custodia dopo il check-out, nella ragionevole attesa della propria partenza. Il carattere «ragionevole» del periodo è valutato caso per caso, con riguardo alle abitudini della struttura e alle circostanze del soggiorno.
L’ampiezza del danno risarcibile
La norma copre ogni «deterioramento, distruzione o sottrazione». I tre termini vanno interpretati in senso ampio: il deterioramento comprende qualsiasi riduzione del valore o dell’integrità della cosa; la distruzione riguarda la perdita totale della cosa; la sottrazione è ogni fatto – furto, appropriazione indebita, confusione con altri beni – che privi il cliente della disponibilità materiale del bene.
2.3 Il limite quantitativo di cento volte il prezzo di locazione per giornata
Il terzo comma dell’art. 1783 c.c. fissa il tetto massimo di risarcimento nella misura di «cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata». Il prezzo di riferimento è quello contrattualmente pattuito per la singola notte (o per la singola giornata di fruizione), al netto di IVA e di eventuali costi accessori (colazione, servizi extra). Nei soggiorni di più giorni, il limite si calcola moltiplicando per cento il prezzo della singola giornata, non il costo complessivo del soggiorno.
Tale limite non è cumulativo per giornata: esso rappresenta il massimale assoluto del risarcimento per tutto il soggiorno, ancorché il furto si prolunghi o i beni siano stati introdotti in più momenti distinti. Quando il valore dei beni danneggiati o sottratti è inferiore al tetto, il risarcimento è commisurato al danno effettivamente subito.
Il limite opera soltanto nella fattispecie base dell’art. 1783 c.c.: è superato – in favore della responsabilità illimitata – dalla consegna in custodia ex art. 1784 c.c. e dalla colpa dell’albergatore ex art. 1785-bis c.c.
Coordinamento normativo
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Art. 1784 c.c.: responsabilità illimitata per cose consegnate in custodia o quando l’albergatore ha rifiutato di accettarle pur avendone l’obbligo.
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Art. 1785 c.c.: cause di esonero (fatto del cliente o suoi accompagnatori, forza maggiore, natura della cosa).
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Art. 1785-bis c.c.: responsabilità illimitata per colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari.
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Art. 1785-ter c.c.: decadenza per ritardata denuncia del danno.
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Art. 1785-quater c.c.: nullità delle clausole di esonero o limitazione preventiva.
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Art. 1785-quinquies c.c.: esclusione di veicoli, cose lasciate nei veicoli e animali vivi.
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Art. 1786 c.c.: estensione della disciplina alle strutture assimilate.
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L. 10 giugno 1978, n. 316: ratifica della Convenzione europea di Parigi del 17 dicembre 1962.
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Artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.: regime dell’inadempimento, liquidazione del danno, onere della prova.
Giurisprudenza per sottotemi
4.1 Natura della responsabilità: responsabilità oggettiva o presunta?
La qualificazione della responsabilità ex art. 1783 c.c. ha impegnato dottrina e giurisprudenza: si tratta di responsabilità oggettiva o di responsabilità con presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.?
L’orientamento prevalente – confermato dalla più recente giurisprudenza di Cassazione – qualifica la responsabilità dell’albergatore come responsabilità oggettiva da posizione, che prescinde dall’accertamento della colpa: l’albergatore risponde per il fatto stesso della perdita o del danno, e può liberarsi soltanto provando che il pregiudizio è ascrivibile a una delle cause esonerative tassativamente indicate dall’art. 1785 c.c. (fatto del cliente, forza maggiore, natura della cosa). Non è sufficiente provare l’assenza di colpa.
Cass., Sez. 3, ord. n. 4132/2024 – Il caso riguarda il furto di una pelliccia di visone di notevole valore dalla camera di un albergo termale di Padova. La Cassazione, cassando la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato la disciplina del deposito ordinario, chiarisce che la responsabilità ex art. 1783 c.c. è una responsabilità speciale da posizione che opera indipendentemente dalla colpa dell’albergatore: questi risponde per il solo fatto della sottrazione delle «cose portate in albergo», salva la prova delle cause esonerative ex art. 1785 c.c. La pronuncia precisa altresì che la pelliccia – pur costituendo un bene di rilevante valore – rientra nelle «cose portate in albergo» ex art. 1783 c.c., non in quelle che l’albergatore aveva l’obbligo di ricevere in custodia ex art. 1784 c.c., sicché trova applicazione il limite massimo di cento volte il prezzo della stanza.
Cass., Sez. 3, sent. n. 5030/2014 – Pronunzia cardine in materia. La Cassazione afferma che la responsabilità dell’albergatore ex art. 1783 c.c. non richiede la prova della colpa del gestore: la norma istituisce una forma di garanzia legale a tutela dell’ospite, superabile soltanto con la dimostrazione positiva di una delle cause esonerative. L’albergatore che voglia escludere la propria responsabilità non può limitarsi a negare la colpa, ma deve provare che il danno è riconducibile al cliente stesso, alla forza maggiore o alla natura della cosa.
Cass., Sez. 2, ord. n. 11193/2021 – La Cassazione, decidendo su un furto avvenuto nella camera di un albergo in danno di due cittadini stranieri, ribadisce che il regime probatorio ex art. 1783 c.c. è strutturalmente diverso da quello del deposito ordinario: il cliente prova soltanto il fatto del danno e l’esistenza del rapporto di alloggio; spetta all’albergatore la prova liberatoria della causa esoneratrice. Non è rilevante che il cliente non abbia effettuato alcuna formale consegna dei beni.
Cass., Sez. 2, ord. n. 12840/2025 – La pronuncia si segnala per aver affrontato il tema dei veicoli parcheggiati nell’area dell’albergo. La Cassazione ribadisce che, per effetto dell’art. 1785-quinquies c.c., i veicoli sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo della Sezione II; il danno o il furto dell’autovettura parcheggiata nel garage o nel parcheggio dell’hotel, pertanto, non soggiace alla disciplina del deposito in albergo ma a quella del deposito ordinario ex artt. 1766 ss. c.c. ovvero, se del caso, alla responsabilità contrattuale del custode.
Onere della prova e ripartizione
Trib. Torino, Sez. III, sent. n. 1660/2025 – Il Tribunale di Torino applica la disciplina dell’art. 1783 c.c. al furto di bagagli e beni personali avvenuto in camera d’albergo, affermando che il cliente deve provare: (a) di essere stato ospite della struttura nel periodo di riferimento; (b) di aver introdotto in albergo i beni dei quali lamenta la sottrazione o il danneggiamento; (c) la consistenza e il valore dei beni. L’albergatore, per contro, deve provare positivamente una delle cause esonerative ex art. 1785 c.c. o il fatto che il danno sia imputabile al comportamento dello stesso cliente o di suoi accompagnatori.
Trib. Torino, Sez. III, sent. n. 4329/2024 – Furto di beni per un valore complessivo di € 15.000. Il Tribunale, dopo aver ricostruito la disciplina degli artt. 1783–1785-bis c.c., condanna l’albergatore al risarcimento nei limiti del massimale previsto dall’art. 1783 c.c., avendo accertato che la limitazione quantitativa opera anche quando la colpa dell’albergatore non sia dimostrata. Il giudice precisa che il limite di cento volte il prezzo della stanza costituisce un «tetto» assoluto e non può essere superato in assenza dei presupposti dell’art. 1784 o dell’art. 1785-bis c.c.
Trib. Messina, Sez. II, sent. n. 2814/2024 – Il Tribunale di Messina, in un caso di mancata restituzione di valori lasciati nella camera, chiarisce che il limite delle cento giornate si calcola sul prezzo pattuito per la singola notte, non sul costo totale del soggiorno. La sentenza affronta anche il rapporto tra art. 1783 e art. 1784 c.c.: solo la consegna formale dei beni all’albergatore o ai suoi collaboratori determina il superamento del limite e l’applicazione della responsabilità illimitata.
C. App. Trieste, Sez. II, sent. n. 167/2024 – La Corte d’Appello di Trieste conferma la condanna dell’albergatore, ribadendo che la responsabilità ex art. 1783 c.c. sorge per il solo fatto della sottrazione o del deterioramento delle cose portate in albergo. La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’albergatore avrebbe dovuto rispondere soltanto nei casi in cui aveva ricevuto i beni in consegna esplicita.
C. App. Cagliari–Sassari, sent. n. 245/2024 – La Corte d’Appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari) afferma che il presupposto applicativo dell’art. 1783 c.c. è unicamente l’esistenza di un rapporto di alloggio tra il cliente e la struttura: una volta dimostrata la qualità di ospite e l’introduzione del bene nei locali dell’albergo, la responsabilità scatta automaticamente, senza necessità di provare la colpa del gestore o del suo personale.
Trib. Roma, Sez. XI, sent. n. 1545/2024 – Il Tribunale di Roma, in un caso di furto in camera con presunta partecipazione del personale dell’albergo, applica contestualmente gli artt. 1783 e 1785-bis c.c.: dopo aver accertato che la sottrazione è avvenuta per fatto imputabile agli ausiliari dell’albergatore, dichiara superato il limite di cento giornate e condanna al risarcimento integrale del danno.
C. App. Milano, Sez. IV, sent. n. 1296/2025 – La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, applica la disciplina della responsabilità dell’albergatore ex artt. 1783 ss. c.c. a un caso in cui la struttura ricettiva aveva opposto la tesi della propria irresponsabilità per mancanza di consegna formale dei beni. La Corte chiarisce che la consegna non è richiesta per l’applicazione dell’art. 1783 c.c.: è sufficiente che i beni si trovassero nei locali dell’albergo durante il soggiorno.
Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. III, sent. n. 4028/2024 – Il Tribunale riqualifica la domanda dell’attore – originariamente formulata in termini di responsabilità aquiliana – come responsabilità contrattuale dell’albergatore ex artt. 1783 ss. c.c., applicando d’ufficio la norma speciale in materia di deposito in albergo.
C. App. Trento–Bolzano, sent. n. 73/2025 – La Corte d’Appello di Bolzano affronta la questione del limite temporale della responsabilità ex art. 1783, n. 3, c.c., chiarendo che il «periodo di tempo ragionevole» precedente o successivo al soggiorno va valutato in concreto, tenuto conto degli usi della struttura e della condotta delle parti. Nel caso di specie, la custodia dei bagagli per quattro ore dopo il check-out è stata ritenuta rientrante nel perimetro della norma.
Casistica pratica – art. 1783 c.c.
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Furto di bagagli dalla camera: responsabilità dell’albergatore ex art. 1783 c.c. senza necessità di prova della colpa; limite di cento volte il prezzo della stanza (Trib. Torino n. 1660/2025; Trib. Torino n. 4329/2024).
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Furto di pelliccia di visone: bene portato in albergo (non consegnato); responsabilità nei limiti dell’art. 1783 c.c., non illimitata ex art. 1784 c.c. (Cass. n. 4132/2024).
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Cose sottratte dopo il check-out: responsabilità dell’albergatore se la custodia avviene entro un «periodo di tempo ragionevole» successivo al soggiorno (C. App. Bolzano n. 73/2025).
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Veicoli parcheggiati nel garage dell’hotel: esclusi dalla disciplina ex art. 1785-quinquies c.c.; si applica il deposito ordinario o la responsabilità del custode (Cass. n. 12840/2025).
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Riqualificazione d’ufficio della domanda: il giudice può qualificare come responsabilità ex artt. 1783 ss. c.c. una domanda formulata in termini di responsabilità aquiliana, senza incorrere in ultrapetizione (Trib. S. Maria Capua Vetere n. 4028/2024).
Art. 1784 c.c. — Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore
Art. 1784 (Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore)
«La responsabilità dell’albergatore è illimitata:»
Inquadramento sistematico
L’art. 1784 c.c. introduce la prima deroga al regime limitato dell’art. 1783 c.c.: in presenza di una consegna in custodia dei beni da parte del cliente, la responsabilità dell’albergatore diventa illimitata, estendendosi all’intero valore del bene perduto, distrutto o deteriorato. La medesima responsabilità illimitata si applica quando l’albergatore abbia rifiutato di ricevere beni che aveva l’obbligo di accettare.
La norma persegue un preciso obiettivo di politica del diritto: incentivare il cliente alla custodia attiva dei propri averi di maggior valore, mettendo a disposizione un servizio di deposito sicuro (la cassaforte dell’albergo, il deposito bagagli sorvegliato), e correlativamente responsabilizzare l’albergatore che accetta tale custodia in modo pieno e incondizionato.
Analisi della norma
La consegna in custodia (n. 1)
La consegna in custodia è un atto bilaterale che implica il trasferimento della detenzione della cosa dall’ospite all’albergatore (o a un suo rappresentante), accompagnato dall’esplicita o implicita accettazione da parte di quest’ultimo dell’incarico di custodire il bene. Non è richiesta alcuna forma particolare: la consegna può essere verbale, tacita o risultare da comportamenti concludenti (es. il cliente consegna la busta al receptionist, il quale la ripone nella cassaforte senza sollevare obiezioni).
Il momento perfezionativo della consegna coincide con il trasferimento della detenzione materiale e con l’assunzione dell’obbligo di custodia: da tale momento, la responsabilità dell’albergatore diventa illimitata e non è soggetta al tetto di cento giornate. L’albergatore risponde quindi per il valore integrale del bene, incluso il lucro cessante ove dimostrabile.
Il rifiuto illegittimo di ricevere in custodia (n. 2)
La responsabilità illimitata si estende anche al rifiuto opposto dall’albergatore di ricevere in custodia beni che era tenuto ad accettare. Il secondo comma enuncia l’obbligo di accettazione: l’albergatore deve ricevere carte-valori, denaro contante e oggetti di valore, e può rifiutarsi soltanto in presenza di circostanze giustificatrici tassative:
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la cosa è pericolosa (es. esplosivi, sostanze tossiche);
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la cosa ha valore eccessivo tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo (un piccolo albergo di montagna potrebbe legittimamente rifiutare un diamante del valore di milioni di euro);
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la cosa ha natura ingombrante (es. un quadro di grandi dimensioni).
Il rifiuto illegittimo – non sorretto da alcuna delle cause giustificatrici – espone l’albergatore alla responsabilità illimitata per l’eventuale danno ai beni che avrebbe dovuto accettare, anche se tali beni non gli sono mai stati consegnati: il danno è considerato conseguenza diretta del rifiuto ingiustificato.
La facoltà di esigere l’involucro chiuso o sigillato
Il terzo comma consente all’albergatore di esigere che i beni consegnatigli siano contenuti in un involucro chiuso o sigillato. Questa facoltà persegue una duplice finalità: tutela l’albergatore dal rischio di false dichiarazioni sul contenuto del deposito, e impone al cliente un dovere di trasparenza sull’entità dei beni affidati. L’esercizio di questa facoltà non esonera l’albergatore dalla responsabilità illimitata, ma può rilevare ai fini della quantificazione del danno: ove il contenuto dell’involucro non sia stato dichiarato, il cliente ha l’onere di provarne la consistenza.
Giurisprudenza per sottotemi
Distinzione tra cose «portate» e cose «consegnate»
Cass., Sez. 3, ord. n. 4132/2024 – La Cassazione chiarisce che la distinzione tra il regime dell’art. 1783 c.c. (responsabilità limitata) e quello dell’art. 1784 c.c. (responsabilità illimitata) è netta e non ammette sovrapposizioni: si applicano le norme sulla responsabilità illimitata soltanto quando vi sia stata un’effettiva consegna materiale del bene all’albergatore o al suo personale, o quando l’albergatore abbia rifiutato una consegna che era tenuto ad accettare. La semplice presenza della cosa in camera non integra «consegna in custodia».
Obbligo di accettare carte-valori e oggetti di valore
Trib. Vicenza, Sez. I, sent. n. 733/2025 – Il Tribunale di Vicenza, decidendo su un furto di valori in camera avvenuto durante un soggiorno di lavoro, applica la disciplina degli artt. 1783, 1784 e 1785-bis c.c. in combinato disposto, chiarendo i presupposti di ciascuna norma. In relazione all’art. 1784 c.c., il Tribunale osserva che l’albergatore ha l’obbligo di accettare il denaro contante e i documenti di valore che il cliente intende consegnargli, e che il rifiuto ingiustificato genera responsabilità illimitata per il danno conseguente.
Trib. Messina, Sez. II, sent. n. 2814/2024 – Il Tribunale di Messina distingue tra il regime limitato ex art. 1783 c.c. e quello illimitato ex art. 1784 c.c., precisando che il superamento del limite delle cento giornate presuppone non già il mero valore elevato dei beni sottratti, ma l’effettiva consegna in custodia o il rifiuto illegittimo di riceverla.
Trib. Torino, sent. n. 1660/2025 – La sentenza afferma che la responsabilità illimitata ex art. 1784 c.c. si applica anche quando la consegna è avvenuta in modo informale (es. il cliente lascia la busta con il denaro alla reception, che la conserva in un cassetto), purché sia accertato che il personale dell’albergo ne abbia preso la detenzione con l’implicita accettazione della custodia.
C. App. Milano, Sez. III, sent. n. 1449/2025 – La Corte d’Appello di Milano, decidendo sul regime applicabile ai beni introdotti in una struttura ricettiva assimilata a un albergo, esamina il coordinamento tra artt. 1784 e 1786 c.c.: la disciplina della responsabilità illimitata per consegna in custodia si applica integralmente anche alle strutture assimilate agli alberghi, senza alcuna riduzione del regime protettivo.
Art. 1785 c.c. — Limiti della responsabilità
Art. 1785 (Limiti della responsabilità)
«L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:»
Analisi della norma
L’art. 1785 c.c. elenca in modo tassativo le cause di esonero dalla responsabilità dell’albergatore. L’elenco non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, in quanto la norma deroga alla regola generale di responsabilità stabilità dall’art. 1783 c.c. e introduce un regime di favore per l’albergatore che deve essere applicato in modo rigoroso.
Causa n. 1 – fatto del cliente o dei suoi accompagnatori: il danno deve essere direttamente causato dal comportamento del cliente stesso, delle persone che lo accompagnano (familiari, colleghi di viaggio), dei suoi collaboratori (es. assistente personale, autista) o dei visitatori (persone che fanno visita al cliente in albergo). La prova di questa causa esoneratrice è a carico dell’albergatore.
Causa n. 2 – forza maggiore: si tratta di un evento esterno, imprevedibile e irresistibile che rende impossibile all’albergatore di proteggere i beni del cliente. Rientrano in questa categoria le calamità naturali (alluvioni, terremoti), i furti a mano armata con violenza irresistibile esercitata sul personale, le sommosse. Non è sufficiente il semplice furto da parte di terzi se l’albergatore avrebbe potuto adottare misure preventive adeguate.
Causa n. 3 – natura della cosa: il danno è insito nella natura del bene stesso (es. deterioramento di alimenti deperibili portati in albergo, rottura di oggetti fragili dovuta alla loro intrinseca fragilità senza alcun comportamento colposo dell’albergatore).
Onere della prova: spetta all’albergatore provare positivamente la ricorrenza di una delle cause esonerative. Il cliente ha soltanto l’onere di provare il danno subito e il nesso causale con il soggiorno in albergo.
Art. 1785-bis c.c. — Responsabilità per colpa dell’albergatore
Art. 1785-bis (Responsabilità per colpa dell’albergatore)
«L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1785-bis c.c. costituisce la seconda deroga al limite di cento giornate: quando il danno ai beni «portati in albergo» sia direttamente imputabile a colpa dell’albergatore, di un membro della sua famiglia o dei suoi ausiliari (personale dipendente, collaboratori, subfornitori operanti nella struttura), il regime limitato dell’art. 1783 c.c. cede il passo alla responsabilità piena e illimitata.
La norma serve da deterrente contro condotte colpose del gestore e del suo personale: sarebbe irragionevole applicare il tetto massimo di risarcimento proprio quando il danno è imputabile al comportamento negligente, imprudente o imperito dell’albergatore o dei suoi dipendenti. In tal caso il cliente ha diritto al risarcimento integrale del danno subito, senza limitazione alcuna.
Analisi della norma
Il presupposto della colpa
La colpa rilevante ex art. 1785-bis c.c. è quella del gestore o dei suoi ausiliari nell’esecuzione del servizio alberghiero. Rientrano in questa ipotesi: la negligenza nella sorveglianza degli accessi alle camere, la mancata adozione di sistemi di sicurezza adeguati, il comportamento colposo del personale di reception o delle camere, la dimenticanza di chiudere a chiave la camera, la consegna della chiave a soggetti non autorizzati.
Dolo e colpa grave: secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, anche il dolo dell’ausiliario (es. furto commesso dal personale dell’albergo) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1785-bis c.c., in quanto – ragionando a fortiori rispetto alla colpa – il dolo non può fondare una responsabilità meno intensa di quella colposa.
Il regime probatorio
Il cliente che intenda ottenere il risarcimento integrale invocando l’art. 1785-bis c.c. deve provare la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari, in aggiunta al danno subito. Questa prova è generalmente più difficile rispetto alla mera responsabilità ex art. 1783 c.c., ma apre alla tutela illimitata: convenienza pratica che orienta frequentemente la scelta difensiva dell’ospite danneggiato.
Giurisprudenza per sottotemi
3.1 Furto commesso dal personale dell’albergo – responsabilità illimitata
Trib. Roma, Sez. XI, sent. n. 1545/2024 – Il Tribunale di Roma accerta che la sottrazione dei beni dell’ospite è avvenuta ad opera di un dipendente dell’albergo, e per l’effetto dichiara che la responsabilità dell’albergatore è illimitata ex art. 1785-bis c.c.: il fatto doloso dell’ausiliario è imputabile al preponente ai sensi dell’art. 1228 c.c. e comporta il superamento del limite quantitativo dell’art. 1783 c.c.
Negligenza nella sorveglianza degli accessi
Trib. Lucca, sent. n. 229/2026 – Il Tribunale di Lucca esamina un caso di furto avvenuto in camera d’albergo mediante scasso della porta. Il giudice accerta la colpa dell’albergatore per non aver predisposto un sistema di chiusura adeguato e per non aver sostituito la serratura difettosa nonostante le segnalazioni del personale. Per l’effetto, dichiara applicabile l’art. 1785-bis c.c. e condanna l’albergatore al risarcimento integrale, senza applicazione del limite. La pronuncia precisa che il coordinamento tra art. 1783 e art. 1785-bis c.c. non è alternativo ma complementare: l’art. 1783 si applica in via generale; l’art. 1785-bis subentra – in senso migliorativo per il cliente – ogni volta che sia provata la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari.
Trib. Vicenza, Sez. I, sent. n. 733/2025 – La sentenza chiarisce il rapporto tra gli artt. 1783, 1784 e 1785-bis c.c.: la responsabilità dell’albergatore è strutturata su tre livelli – (a) responsabilità limitata ex art. 1783 per le cose portate senza consegna; (b) responsabilità illimitata ex art. 1784 per le cose consegnate o rifiutate; (c) responsabilità illimitata ex art. 1785-bis per colpa propria o degli ausiliari, anche sulle cose portate senza consegna. I tre regimi non si escludono ma si sovrappongono in senso favorevole al cliente.
Trib. Messina, Sez. II, sent. n. 2814/2024 – La sentenza distingue nettamente tra responsabilità oggettiva ex art. 1783 c.c. (con limite) e responsabilità per colpa ex art. 1785-bis c.c. (illimitata), chiarendo che quest’ultima richiede la prova positiva della colpa del gestore o del suo personale, non essendo sufficiente la mera incertezza sulla causa del danno.
C. App. Milano, Sez. IV, sent. n. 1296/2025 – La Corte riformula la motivazione del Tribunale e applica l’art. 1785-bis c.c. accertando che il personale dell’albergo aveva omesso di chiudere a chiave la camera del cliente, consentendo così l’accesso a terzi non autorizzati. La Corte qualifica tale omissione come colpa grave dell’ausiliario dell’albergatore, con conseguente responsabilità illimitata della struttura.
C. App. Milano, Sez. III, sent. n. 1449/2025 – La Corte d’Appello di Milano affronta il tema del concorso colposo del cliente ex art. 1785 c.c. e del gestore ex art. 1785-bis c.c.: nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito alla causazione del danno, il risarcimento deve essere ridotto in proporzione alla colpa del cliente, secondo i principi generali dell’art. 1227 c.c.
Trib. Torino, Sez. III, sent. n. 4329/2024 – Il Tribunale di Torino precisa che il nesso causale tra la colpa dell’ausiliario e il danno al cliente deve essere provato con ragionevole certezza, non essendo sufficiente una mera presunzione di colpa. Tuttavia, ove il cliente provi che il furto non poteva essere avvenuto se non con il contributo di personale interno (es. accesso alle chiavi delle camere), la prova è raggiunta anche in via indiziaria.
Art. 1785-ter c.c. — Obbligo di denuncia del danno
Art. 1785-ter (Obbligo di denuncia del danno)
«Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.»
Analisi della norma
L’art. 1785-ter c.c. introduce una causa di decadenza dall’azione risarcitoria: il cliente che, dopo aver constatato il danno ai propri beni, ritardi senza giustificazione la denuncia all’albergatore, perde il diritto di avvalersi della disciplina protettiva degli artt. 1783–1784 c.c.
La ratio della norma
La norma persegue un preciso obiettivo: garantire all’albergatore la possibilità di compiere accertamenti tempestivi sui fatti denunciati, raccogliere elementi di prova e, ove possibile, recuperare i beni sottratti o intervenire per limitare il danno. Un ritardo ingiustificato nella denuncia priva il gestore di questa possibilità, con evidenti pregiudizi sul piano probatorio e pratico.
Il presupposto: la «constatazione» del danno
La decadenza decorre non dalla data in cui il danno si è verificato, ma da quella in cui il cliente lo ha constatato. La constatazione presuppone un’effettiva percezione del pregiudizio: il cliente che si avvede del furto al momento del check-out ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla direzione dell’albergo prima di lasciare la struttura. Chi scopra la sottrazione soltanto dopo il ritorno a casa avrà un termine di denuncia proporzionalmente più lungo.
Il «ritardo ingiustificato»
La norma non fissa un termine preciso: richiede soltanto che la denuncia non sia effettuata con «ritardo ingiustificato». Il giudice valuta la ragionevolezza del ritardo in concreto, tenendo conto: delle condizioni del cliente (stato di salute, shock emotivo), del momento in cui il danno è stato constatato, della distanza tra la struttura e il luogo di residenza del cliente, della complessità dell’inventario dei beni mancanti. Un ritardo di poche ore è normalmente tollerato; un ritardo di giorni o settimane, in assenza di giustificazioni, è idoneo a determinare la decadenza.
Eccezione per la colpa dell’albergatore (art. 1785-bis)
L’art. 1785-ter è espressamente inapplicabile «fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis». Quando il danno è imputabile a colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari, la decadenza per ritardata denuncia non opera: il cliente conserva il diritto all’azione risarcitoria anche se ha tardato a denunciare il fatto. Si tratta di un coerente bilanciamento sistematico: non sarebbe equo far decadere il cliente dal diritto al risarcimento integrale proprio quando il danno è stato causato dalla colpa del gestore.
Art. 1785-quater c.c. — Nullità
Art. 1785-quater (Nullità)
«Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.»
Analisi della norma
Imperatività assoluta della disciplina
L’art. 1785-quater c.c. sancisce la nullità assoluta di qualsiasi patto o dichiarazione che miri a escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore. La norma ha carattere di ordine pubblico economico di protezione: non può essere derogata neppure per accordo delle parti, neanche se il cliente vi consente esplicitamente.
Sono nulle per effetto di questa disposizione:
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Le clausole inserite nel contratto di alloggio che escludono la responsabilità per furto o danno.
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I cartelli esposti nella hall o nelle camere che dichiarano l’irresponsabilità dell’albergatore («l’albergo non risponde degli oggetti di valore lasciati in camera»).
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Le avvertenze stampate sul retro delle chiavi o sulle ricevute di pagamento.
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Le clausole che limitano il risarcimento a un importo inferiore al tetto legale dell’art. 1783 c.c.
Nullità parziale e conservazione del contratto
La nullità colpisce soltanto la clausola o la dichiarazione esonerativa, non l’intero contratto di alloggio: l’accordo tra cliente e albergatore resta valido ed efficace, con la sostituzione automatica della clausola nulla con le disposizioni di legge ex art. 1419 c.c.
Ammissibilità di clausole migliorative
Sono invece pienamente valide le clausole che estendono la responsabilità dell’albergatore oltre i limiti di legge (es. l’albergatore si impegna a rispondere illimitatamente anche per le cose portate in albergo, non solo per quelle consegnate). La norma vieta le deroghe in peius per il cliente, non quelle in melius.
4. Casistica pratica – artt. 1785, 1785-bis, 1785-ter, 1785-quater
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Furto commesso dal personale: responsabilità illimitata ex art. 1785-bis; art. 1785-ter inapplicabile (Trib. Roma n. 1545/2024).
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Serratura difettosa non riparata: colpa grave dell’albergatore → responsabilità illimitata (Trib. Lucca n. 229/2026).
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Cartello «non si risponde degli oggetti di valore»: nullo ex art. 1785-quater; la responsabilità dell’albergatore permane intatta ([in applicazione del principio ex art. 1785-quater c.c.]).
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Concorso colposo cliente/albergatore: riduzione del risarcimento proporzionale alla colpa del cliente ex art. 1227 c.c. (C. App. Milano n. 1449/2025).
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Tre livelli di responsabilità: limitata (art. 1783) → illimitata per consegna (art. 1784) → illimitata per colpa (art. 1785-bis) (Trib. Vicenza n. 733/2025).
Art. 1785-quinquies c.c. — Limiti di applicazione
Art. 1785-quinquies (Limiti di applicazione)
«Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.»
Analisi della norma
L’art. 1785-quinquies c.c. definisce il perimetro negativo della disciplina, escludendo espressamente tre categorie di beni:
Veicoli: l’automobile, la moto, la bicicletta del cliente parcheggiata nel garage, nel cortile o nel parcheggio dell’albergo non ricade nella disciplina della Sezione II. Il gestore che offra un servizio di parcheggio custodito risponde in base al deposito ordinario ex artt. 1766 ss. c.c. (ove vi sia effettiva presa in carico del veicolo) ovvero alla locazione di posto auto (ove il cliente parcheggi autonomamente in uno spazio messo a disposizione senza sorveglianza). Questa esclusione – confermata da Cass., Sez. 2, ord. n. 12840/2025 – risponde all’esigenza di non gravare l’albergatore di una responsabilità illimitata per beni di valore potenzialmente altissimo e di difficile sorveglianza.
Cose lasciate nei veicoli: il contenuto del bagagliaio o dell’abitacolo non beneficia della protezione della Sezione II, neppure quando l’autovettura sia affidata in custodia al personale dell’albergo. Il regime applicabile è quello del deposito ordinario o della responsabilità contrattuale del custode.
Animali vivi: gli animali da compagnia o da trasporto condotti in albergo dal cliente sono esclusi dalla disciplina protettiva. Il gestore che accetta gli animali nella struttura risponde in base alle norme generali del deposito o della custodia, non secondo lo speciale regime della Sezione II.
Art. 1786 c.c. — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Art. 1786 (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi)
«Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1786 c.c. estende la disciplina della Sezione II a una serie di strutture assimilate all’albergo, accomunate dalla circostanza che il cliente o l’utente si trova in una condizione di affidamento nei confronti del gestore, analoga a quella dell’ospite alberghiero. L’elenco contenuto nella norma – case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto «e simili» – non è tassativo: la clausola di chiusura «e simili» consente l’applicazione analogica a strutture aventi caratteristiche funzionalmente equivalenti.
Le strutture assimilate
Case di cura: ospedali privati, cliniche, case di riposo, strutture di riabilitazione. Il paziente ricoverato si trova in una condizione di soggezione rispetto alla struttura: non controlla i propri averi durante la degenza, non può sorvegliare le camere e ripone fiducia nel personale sanitario e amministrativo. La giurisprudenza ha esteso la disciplina della Sezione II alle case di cura pubbliche sulla base del principio di parità di trattamento, sebbene la norma si riferisca letteralmente agli «imprenditori».
Stabilimenti di pubblici spettacoli: teatri, cinema, sale concerti, stadi. L’estensione riguarda i guardaroba e i depositi bagagli che tali strutture mettono a disposizione del pubblico.
Stabilimenti balneari: stabilimenti con cabine e spogliatoi. La disciplina si applica ai beni lasciati nelle cabine, nei locali spogliatoio e negli armadietti in dotazione ai clienti.
Pensioni: strutture ricettive di categoria inferiore all’albergo. L’estensione è coerente con la natura della prestazione offerta, analoga a quella alberghiera.
Trattorie: l’estensione riguarda i guardaroba e i depositi accessori, non i beni portati dai clienti alla propria tavola durante il pasto.
Carrozze letto: il gestore del servizio ferroviario (o il vettore che offre posti letto) risponde dei beni dei passeggeri secondo la disciplina della Sezione II, in coordinamento con le norme speciali del trasporto.
«E simili»: la clausola aperta consente di includere villaggio turistico, ostelli, bed & breakfast, agriturismo, strutture di glamping, e ogni altra struttura ricettiva in cui il cliente si trovi in una posizione analoga a quella dell’ospite di un albergo.
Giurisprudenza per sottotemi
Strutture assimilate – case di cura e strutture sanitarie
C. App. Milano, Sez. III, sent. n. 1449/2025 – La Corte d’Appello di Milano applica espressamente la disciplina dell’art. 1786 c.c. a una struttura ricettiva che aveva caratteristiche miste (albergo-residenza), ritenendo che la clausola «e simili» consenta un’applicazione elastica del regime protettivo a qualsiasi struttura che offra alloggio e custodia al cliente nell’ambito di un’attività di impresa. La Corte afferma che il dato qualificante è la relazione di affidamento tra il cliente e il gestore, non la classificazione amministrativa della struttura.
Ambito applicativo soggettivo
La giurisprudenza ha chiarito che la norma si applica agli imprenditori delle strutture assimilate, non a chiunque metta occasionalmente a disposizione un alloggio. Requisito essenziale è l’esercizio professionale e organizzato dell’attività ricettiva o di custodia. Non rientrano nella disciplina dell’art. 1786 c.c. i privati che affittano occasionalmente una stanza, i bed & breakfast non professionali o le strutture non registrate.
Casistica pratica – art. 1786 c.c.
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Casa di cura: responsabilità ex art. 1786 c.c. per i beni del paziente sottratti durante la degenza; il regime è quello degli artt. 1783–1785-quater c.c. integralmente applicati (C. App. Milano n. 1449/2025).
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Stabilimento balneare: responsabilità del gestore per la sottrazione di beni dalle cabine dei clienti; la clausola «e simili» copre anche i moderni beach club con servizio di spogliatoio.
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Struttura mista albergo-residenza: applicazione del regime protettivo sulla base della relazione di affidamento, indipendentemente dalla classificazione amministrativa.
Note conclusive di coordinamento
La Sezione II del Capo XII configura un sistema graduato di responsabilità dell’albergatore articolato su tre livelli:
| Fattispecie | Norma | Regime |
| Cose portate in albergo senza consegna – assenza di colpa dell’albergatore | Art. 1783 c.c. | Responsabilità limitata (max 100× prezzo giornata) |
| Cose consegnate in custodia / rifiuto illegittimo di custodire | Art. 1784 c.c. | Responsabilità illimitata |
| Cose portate o consegnate – danno per colpa dell’albergatore o ausiliari | Art. 1785-bis c.c. | Responsabilità illimitata |
| Cause esonerative (fatto del cliente, forza maggiore, natura della cosa) | Art. 1785 c.c. | Esonero totale |
| Ritardata denuncia ingiustificata (salvo colpa dell’albergatore) | Art. 1785-ter c.c. | Decadenza dall’azione |
| Patti ed avvisi di esonero preventivo | Art. 1785-quater c.c. | Nullità assoluta |
| Strutture assimilate | Art. 1786 c.c. | Applicazione integrale della Sezione II |
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass., Sez. 3 | n. 4132 | 2024 | ||
| 2 | Cass., Sez. 3 | n. 5030 | 2014 | ||
| 3 | Cass., Sez. 2 | n. 11193 | 2021 | ||
| 4 | Cass., Sez. 2 | n. 12840 | 2025 | ||
| 5 | Trib. Torino, Sez. III | n. 1660 | 2025 | ||
| 6 | Trib. Torino, Sez. III | n. 4329 | 2024 | ||
| 7 | Trib. Messina, Sez. II | n. 2814 | 2024 | ||
| 8 | C. App. Trieste, Sez. II | n. 167 | 2024 | ||
| 9 | C. App. Cagliari–Sassari | n. 245 | 2024 | ||
| 10 | Trib. Roma, Sez. XI | n. 1545 | 2024 | ||
| 11 | C. App. Milano, Sez. IV | n. 1296 | 2025 | ||
| 12 | Trib. S.M. Capua Vetere, Sez. III | n. 4028 | 2024 | ||
| 13 | C. App. Trento–Bolzano | n. 73 | 2025 | ||
| 14 | Trib. Vicenza, Sez. I | n. 733 | 2025 | ||
| 15 | C. App. Milano, Sez. III | n. 1449 | 2025 | ||
| 16 | Trib. Lucca | n. 229 | 2026 |