Art. 1815.
Interessi
Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).
Libro IV — Delle obbligazioni