Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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