Art. 1938.

Art. 1938.

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

((La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito)).

((86))

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AGGIORNAMENTO (86)

La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Libro IV — Delle obbligazioni