Art. 2166.
Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Libro V — Del lavoro
Art. 2166.
Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
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