Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 474 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, cui si applica il rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente e la mancata comparizione delle parti alla prima udienza impongono la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza e dell’esigenza di ragionevole durata del processo. La rinuncia agli atti manifestata dal ricorrente in corso di causa conferma il venir meno dell’interesse alla decisione e sostiene la declaratoria di estinzione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Ambiente fino al 08.12.2015, agisce per la corretta liquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Domanda la rideterminazione della pensione e il riconoscimento del diritto agli incrementi correlati alle progressioni di carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014, nonché agli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni maturate durante il blocco retributivo introdotto dal decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010, cessato con la legge n. 190/2014.

Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza costituzionale ha legittimato il blocco stipendiale solo a condizione che esso restasse temporaneo e non producesse effetti definitivi. Nel caso concreto la base pensionabile sarebbe stata computata in misura inferiore al dovuto, sia per gli effetti del blocco sia per il mancato computo delle progressioni economiche degli anni 2011-2014. Preso atto del consolidarsi di un orientamento sfavorevole, il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, dichiarando di non aver notificato il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto un dato processuale decisivo: non risulta in atti la prova della notifica del ricorso né del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente. Il ricorrente era stato ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione, comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso il 22 febbraio 2024, ma non aveva attivato il contraddittorio nei confronti del Ministero e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

A ciò si aggiunge quanto dedotto nell’atto di rinuncia depositato il 2 ottobre 2024, con il quale la parte ha manifestato la volontà di non proseguire il giudizio. La Corte ne trae la consequenziale declaratoria di estinzione immediata del processo, valorizzando la combinazione tra la mancata notifica e la rinuncia.

Il percorso argomentativo poggia sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. In caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, tali principi impongono la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata.

Il riferimento normativo è agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., cui va data un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto degli artt. 24 e 111 Cost., della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. La soluzione evita la prosecuzione di un giudizio privo di contraddittorio instaurato.

La Corte dichiara quindi l’estinzione del giudizio e nulla per le spese, non essendosi costituita alcuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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