Art. 130.

Art. 130.

Redazione del processo verbale

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO I — Delle forme degli atti e dei provvedimenti › Sezione II — Delle udienze