Art. 175.
Direzione del procedimento
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione I — Dei poteri del giudice istruttore in generale