Art. 175.

Art. 175.

Direzione del procedimento

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione I — Dei poteri del giudice istruttore in generale