Art. 592.

Art. 592.

Nomina dell'amministratore giudiziario

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

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