Art. 593.

Art. 593.

Rendiconto

L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

Potrebbero interessarti anche

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO IV — Dell'espropriazione immobiliare › Sezione IV — Dell'amministrazione giudiziaria