Art. 623.

Art. 623.

Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO VI — DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO › CAPO I — Della sospensione del processo