Art. 622.

Art. 622.

Opposizione della moglie del debitore

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.((11))

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AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile."

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO V — DELLE OPPOSIZIONI › CAPO II — Delle opposizioni di terzi