Art. 622.
Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile."