Assegno sociale: lo stato di bisogno oggettivo e non incolpevole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23407 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della corresponsione dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, da desumersi dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite massimo stabilito dalla legge. Nessuna norma richiede che lo stato di bisogno sia altresì incolpevole. La mancata richiesta dell’assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale non è, di per sé sola, valevole a dimostrare l’assenza dello stato di bisogno, quando risulti una dichiarazione dei redditi negativa. È pertanto illegittima la pronuncia di merito che neghi la prestazione fondandosi esclusivamente su tale omissione, in violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 e dell’art. 38 Cost.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto in primo grado il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell’assegno sociale. La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione, rilevando che non fosse dimostrato lo stato di bisogno: pur a fronte di una dichiarazione dei redditi negativa, l’interessata non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, benché il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno.
Avverso la sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione articolando due motivi, lamentando la violazione dei criteri di accertamento dello stato di bisogno e la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. L’Inps è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è giudicato fondato. La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna disposizione normativa esige che esso debba essere anche incolpevole. Lo stato di bisogno va quindi desunto dall’assenza di redditi o dalla insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Su questa base la Corte esclude che la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione possa assumere, da sola, valore dimostrativo dell’assenza dello stato di bisogno. Il Collegio richiama i propri precedenti — Cass. n. 24954 del 2021, Cass. n. 24774 del 2022, Cass. n. 26315 del 2023 e Cass. n. 21699 del 2023 — con i quali è stata cassata la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi esclusivamente sulla omessa richiesta dell’assegno di mantenimento.
La Corte ravvisa nel caso di specie il medesimo vizio: la Corte d’appello, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha fondato il proprio convincimento su un unico elemento, costituito dalla mancata richiesta dell’assegno di mantenimento in sede di separazione. Tale motivazione non soddisfa i criteri di accertamento richiesti dalla legge.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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