Revocatoria ordinaria e scientia damni presunta tra società a comune controllo familiare (Cass. civ. Sez. III n. 26847 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente denunciando la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., richieda in sostanza una rivisitazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, trattandosi di attività riservata al giudice del merito. I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., e in particolare la scientia damni del terzo acquirente, possono essere provati anche per presunzioni semplici, desumibili dallo stretto legame familiare tra le compagini societarie e dalla coincidenza dei rispettivi assetti proprietari. Tali accertamenti, adeguatamente motivati, non sono soggetti a nuova valutazione in cassazione.
Il Fatto
Il Fallimento di una società in liquidazione conveniva in giudizio l’acquirente di un ramo di azienda, ceduto con scrittura privata autenticata, chiedendone la declaratoria di simulazione assoluta. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta alle spese.
In appello la società acquirente impugnava la decisione. La Curatela resisteva e, in via subordinata, riproponeva la domanda di revocatoria ordinaria, non esaminata in primo grado. La Corte d’appello riformava la sentenza, rigettava la simulazione e accoglieva la revocatoria, dichiarando l’atto inefficace nei confronti della massa dei creditori. Avverso tale pronuncia la società acquirente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione del principio del chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte territoriale nulla aveva statuito sull’eccezione di tardività della costituzione avversaria. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile: la censura, pur formalmente riferita all’art. 112 cod. proc. civ., tendeva a ottenere una diversa lettura dei fatti già accertati. Il giudice del merito, si legge, compie anche la scelta insindacabile delle prove ritenute più idonee. La Corte d’appello, inoltre, aveva motivato la tempestività della riproposizione richiamando l’indirizzo secondo cui, fuori delle ipotesi di domande ed eccezioni esaminate e rigettate, le parti devono riproporre ex art. 346 cod. proc. civ. domande ed eccezioni rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 7940 del 2019.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., per asserito difetto di prova dei presupposti dell’azione. Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile, perché volta a sollecitare un nuovo giudizio di merito. La Corte d’appello aveva invece accertato l’eventus damni, dando conto dell’impossidenza della fallita e dell’impossibilità di proseguire l’attività dopo la cessione, e la scientia damni, ricostruita attraverso lo stretto legame familiare tra le due compagini societarie, documentato dalle visure camerali.
Con il terzo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., sostenendo che il compendio aziendale non era in proprietà della fallita. Il motivo è inammissibile: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dedotto quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La Corte territoriale aveva richiamato l’indirizzo secondo cui la partecipatio fraudis del terzo, nell’atto oneroso successivo al sorgere del credito, può ricavarsi anche da presunzioni semplici (Sez. VI-3 n. 195 del 2023).
Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, è stato dichiarato inammissibile per insussistenza del dedotto vizio di nullità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con integrazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimato.
Nota della Redazione
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