Interpretazione del contratto: censure in cassazione solo con canoni violati (Cass. civ. Sez. II n. 11613 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. cod. civ. o per motivazione inadeguata. Per dedurre la violazione dei canoni occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate e chiarire in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. È pertanto inammissibile il motivo che, fondandosi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione, si risolva nella proposta di una interpretazione diversa da quella accolta. Quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più letture, non è consentito dolersi in cassazione del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato quella diversa da quella prospettata dalla parte.

Il Fatto

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. il ricorrente conveniva davanti al Tribunale la sorella e il coniuge di questa, chiedendo dichiararsi l’illegittima occupazione di un immobile e la condanna al rilascio. Egli sosteneva di essere titolare di una riserva di usufrutto sul bene, in forza di un atto pubblico di compravendita con il quale veniva riconosciuta la nuda proprietà in capo ai coniugi acquirenti.

I convenuti eccepivano la prescrizione del diritto e spiegavano domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore e condannava al rilascio, ravvisando nell’atto la riserva di usufrutto. La Corte d’Appello, in riforma, escludeva qualsiasi riserva in favore del ricorrente, ritenendo l’unica riserva quella prevista in favore della madre su un diverso fabbricato. Proponeva quindi ricorso per cassazione il soccombente, articolato in quattro motivi; resistevano i controricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1362 cod. civ. per aver l’Appello interpretato l’atto del 1972 avulso dal suo contesto letterale e fattuale. Il motivo è privo di fondamento. L’interpretazione del negozio è accertamento in fatto riservato al merito, incensurabile se non per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inadeguata. Chi ne deduce la violazione deve indicare le regole violate e il modo in cui il giudice se ne è discostato: l’inammissibilità colpisce il motivo che si risolva nella proposta di una lettura diversa.

L’Appello ha compiuto un’interpretazione congiunta dell’atto del 1972, della precedente donazione e della divisione, applicando il principio di gerarchia dei canoni. Su un immobile la madre aveva conservato l’usufrutto e su quello oggetto di causa nessuna riserva risultava; anzi, il venditore garantiva la piena proprietà di quanto venduto. Dinanzi a tale lettura, non implausibile, il ricorrente sollecita inammissibilmente una lettura alternativa: quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Il secondo motivo, sulla motivazione apparente e sull’omesso esame di fatti, è rigettato. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività; il difetto è nel caso di specie. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge, nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile di affermazioni o nella motivazione perplessa, escluso il semplice difetto di sufficienza. La censura investe la sufficienza e non è più denunciabile.

Il terzo motivo è inammissibile perché investe ancora la motivazione. Il quarto, sulla liquidazione delle spese, è infondato: la causa di valore indeterminabile si considera di regola di valore non inferiore a € 26.000,00, e il valore indicato ricade nello scaglione applicato dall’Appello. In conclusione il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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