Rinuncia al ricorso e mancata accettazione comportano spese a carico dei rinuncianti (Cass. civ. Sez. Un. n. 13743 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità per il solo fatto del deposito dell’atto, senza necessità di accettazione della parte controricorrente. La mancata accettazione, tuttavia, incide sulla regolazione delle spese: essa impedisce di porre le spese a carico della controricorrente e comporta la condanna dei rinuncianti alla rifusione in favore della parte resistente. La rinuncia, pur non accettata, esclude comunque la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., non potendosi configurare la responsabilità aggravata in presenza di una dichiarazione di abbandono del ricorso.

Il Fatto

Nel 2018 due soggetti convennero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assumendo di aver subito un danno in conseguenza dell’alluvione di un fiume risalente al 1992. Secondo la prospettazione, il disastro sarebbe stato causato dall’errata progettazione degli argini del corso d’acqua, ascrivibile a un funzionario del provveditorato delle opere pubbliche, organo del ministero convenuto. Venne quindi richiesta la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado dichiarò prescritto il diritto, fissando la decorrenza del termine in un atto processuale penale del 2000. La decisione fu appellata dai soccombenti. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettò il gravame con sentenza depositata nel 2023, confermando la prescrizione decennale. Avverso tale pronuncia i ricorrenti proposero ricorso per cassazione, resistito con controricorso dal ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, entrambi i ricorrenti hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Una volta intervenuta la rinuncia, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi del ricorso, poiché l’atto di abbandono incide direttamente sulla definizione del procedimento.

La questione centrale affrontata dalle Sezioni Unite riguarda gli effetti della rinuncia sul piano delle spese processuali. I rinuncianti avevano chiesto la compensazione, sostenendo che alla richiesta avesse aderito anche l’amministrazione resistente, sottoscrivendo l’atto a mezzo del proprio procuratore. La Corte ha però verificato che l’atto di rinuncia depositato non recava in calce alcuna firma dell’Avvocato dello Stato.

Da qui la duplice conseguenza. Da un lato, la mancata accettazione della controricorrente esclude che le spese possano essere poste a carico della stessa: la rinuncia, in assenza di adesione, non è idonea a trasferire l’onere economico del giudizio sulla parte resistente. Le spese restano pertanto a carico dei rinuncianti, essendo stato il procedimento da essi attivato e non portato a definizione nel merito.

Dall’altro lato, la Corte ha escluso l’applicabilità della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. La rinuncia, anche non accettata, vale a sottrarre la condotta dei ricorrenti al giudizio di abuso del processo, con la conseguenza che essi non sono condannati per tale titolo. Il provvedimento ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e condannato i rinuncianti, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate nel dispositivo.

Il principio che si ricava dalla pronuncia è dunque articolato su due piani distinti: la rinuncia produce immediatamente l’effetto estintivo sul processo, ma non determina automaticamente un esito favorevole sul piano delle spese quando manchi l’accettazione della controricorrente. Il regime processuale della rinuncia non accettata riflette, in tal modo, il criterio della soccombenza in senso formale, connesso all’attivazione del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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