Doppia conforme e onere di allegazione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 13829 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente, invece di individuare un preciso accadimento storico-naturalistico rimasto non valutato, proponga una ricostruzione alternativa della vicenda e un diverso apprezzamento giuridico. In caso di doppia conforme di merito, trova applicazione l’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. La denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., quando sollecita un diverso esito del vaglio probatorio, non integra violazione della regola sull’onere della prova. Quanto all’art. 1243, secondo comma, cod. civ., la compensazione giudiziale presuppone che il giudice del merito riconosca, nel suo discrezionale apprezzamento, la facile e pronta liquidità del credito opposto; il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un soggetto convenne in giudizio un altro, premettendo che con statuizione irrevocabile era stata trasferita al convenuto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la proprietà di un fabbricato, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo, da versarsi entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza. Non essendosi avverata la condizione, l’attore chiese la declaratoria di nullità o inefficacia del trasferimento e il risarcimento dei danni. Il convenuto, in via riconvenzionale, domandò la condanna dell’attore al pagamento delle somme affrontate per rifinire e liberare l’immobile dall’ipoteca.

Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse parzialmente quella riconvenzionale con condanna al pagamento di un importo oltre interessi. La Corte d’appello, rigettata l’impugnazione principale e accolto l’appello incidentale, rideterminò la somma dovuta. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inefficacia del trasferimento e su quella risarcitoria. La Cassazione ha escluso il vizio, rilevando che la sentenza impugnata ha esaminato e motivatamente disatteso le questioni poste con il primo motivo d’appello, spiegando che il passaggio della proprietà era ormai incontestabile, vertendo il giudicato sulla premessa logica del dispositivo, e che l’acquirente aveva sostenuto una notevole somma per le rifiniture e per liberare il bene dall’ipoteca.

Il secondo e il terzo motivo lamentavano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e la violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili, perché il ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha in realtà prospettato una complessiva ricostruzione alternativa della vicenda e un diverso apprezzamento giuridico. Ha richiamato la nozione di fatto storico, principale o secondario, introdotta dalla riformulazione operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, precisando che il vizio riguarda un preciso accadimento la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte ha aggiunto che, in presenza di doppia conforme, operava ratione temporis l’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e di dimostrarne la diversità: circostanza non ricorrente nel caso esaminato. Quanto alla domanda di risoluzione, ha osservato che si trattava di pretesa del tutto nuova, non esaminabile; quanto all’occupazione dell’immobile, di affermazioni fattuali generiche e in questa sede non verificabili.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. sollecitava in realtà un diverso esito del vaglio probatorio: il giudice di merito non ha violato la regola sull’onere della prova, ma ha deciso dopo aver valutato le emergenze di causa. Il quarto motivo, sulla compensazione ex art. 1243 cod. civ., è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, avendo la sentenza liquidato il credito giudicato certo ed esigibile, con verifica della liquidità risolventesi in valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il quinto motivo, sulla condanna alle spese, è stato definito un “non motivo”. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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