Art. 407.
Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 407.
Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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