Estorsione aggravata e arresti domiciliari: quando basta la percezione della vittima per configurare l’aggravante di più persone riunite (sent. 39185/2025)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 39185/2025, Camera di Consiglio dell’11 novembre 2025 (R.G.N. 26350/2025) – Presidente Agostinacchio, Relatore Sgadari.
I fatti
Il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato l’ordinanza del GIP che disponeva gli arresti domiciliari a carico di un indagato per concorso in estorsione aggravata dalla presenza di più persone riunite (artt. 629 e 628, comma 3, c.p.). Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe minacciato, direttamente o per interposta persona, il gestore di un parcheggio nei pressi di uno stadio, imponendogli il versamento di somme mensili tra il 2018 e il 2020, per un totale di circa 60.000 euro, sfruttando il collegamento con un noto “capo ultras” locale, deceduto nel 2022 in un episodio di violenza armata.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: l’omesso interrogatorio preventivo di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; la contestazione dell’aggravante delle più persone riunite; l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo; il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. In primo luogo, ha confermato che, sussistendo l’aggravante delle più persone riunite, il reato rientra tra quelli per cui l’art. 407, comma 2, lett. a), n. 2, c.p.p. esclude l’obbligo dell’interrogatorio preventivo di garanzia. I motivi sui gravi indizi sono stati giudicati un tentativo di rilettura alternativa dei fatti, non ammesso in sede di legittimità: gli elementi raccolti confermavano la presenza simultanea di più persone in occasione di un incontro conviviale con la vittima, sufficiente a integrare l’aggravante anche senza una compresenza fisica direttamente minacciosa, essendo decisiva la percezione della vittima di trovarsi di fronte a un gruppo. Il motivo sul pericolo di reiterazione è stato ritenuto generico, perché ignorava il complessivo quadro dei legami dell’indagato con ambienti della criminalità organizzata calabrese, protrattisi fino al 2023.
Ai fini dell’aggravante delle più persone riunite nel delitto di estorsione non è necessaria la simultanea compresenza fisica di più soggetti nell’atto minaccioso, essendo sufficiente che la vittima percepisca di avere a che fare con un gruppo di persone.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Perché questa decisione conta, in pratica
La sentenza chiarisce due profili operativi rilevanti per la difesa in materia cautelare: da un lato, conferma che la sussistenza di un’aggravante ex art. 407 c.p.p. esclude l’interrogatorio preventivo di garanzia, rendendo inutile impugnare l’ordinanza su questo solo profilo se l’aggravante è solidamente motivata; dall’altro, ribadisce un criterio estensivo dell’aggravante delle più persone riunite nell’estorsione, fondato sulla percezione soggettiva della vittima più che sulla prova di una minaccia fisicamente collettiva.