Art. 615.

Art. 615.

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e' della reclusione fino a un anno.

((Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))

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