Il mantenimento dei figli non può essere compensato con l’assegno assistenziale dovuto al coniuge (Trib. Santa Maria Capua Vetere 2818/2026)
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile, sentenza n. 2818/2026, R.G. n. 5791/2022
Il principio
I crediti relativi al mantenimento dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, hanno natura sostanzialmente alimentare e non possono essere opposti in compensazione. Anche il credito di mantenimento del coniuge, quando conserva una concreta funzione assistenziale, non è compensabile con contrapposti crediti derivanti dagli obblighi di mantenimento familiare.
Il fatto
Un uomo proponeva opposizione al precetto notificatogli dall’ex coniuge per il pagamento di euro 5.635, fondato sul decreto di separazione n. 5201/2017 e riferito agli assegni di mantenimento maturati dall’aprile 2017. Deduceva di vantare, in forza dello stesso provvedimento e di successive ordinanze, crediti di importo superiore per il mantenimento dei figli e chiedeva di estinguere il debito mediante compensazione. All’opposizione aderiva anche il figlio maggiorenne, che formulava una propria richiesta di pagamento.
La motivazione
Il Tribunale qualifica la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. e respinge l’eccezione di improcedibilità: la mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti di opposizione e agli incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata, secondo l’esclusione prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
L’opposizione del figlio è dichiarata inammissibile perché il precetto non gli era rivolto. La sua autonoma pretesa di pagamento non poteva essere introdotta in un giudizio destinato a verificare il diritto della creditrice indicata nel titolo di procedere esecutivamente.
Quanto alla compensazione, il giudice ricorda che essa può essere dedotta nel giudizio ex art. 615 c.p.c. soltanto nel rispetto dei relativi presupposti e, in presenza di un titolo giudiziale, sulla base di fatti successivi alla sua formazione. Pur essendo stato accertato in separato giudizio un credito dell’opponente pari a euro 12.135, le obbligazioni conservavano autonomia e non erano compensabili.
Il mantenimento dei figli, anche maggiorenni ma non autosufficienti, è diretto a soddisfare esigenze primarie e presenta natura sostanzialmente alimentare; perciò il relativo credito è indisponibile e non può essere compensato, salvo il confronto con crediti della stessa natura nei limiti consentiti. Il credito vantato dalla moglie, pur non essendo tecnicamente alimentare, aveva nel caso concreto una funzione assistenziale: il titolo evidenziava infatti l’assenza di redditi della beneficiaria. La comune finalità di sostegno familiare impediva quindi di neutralizzare l’assegno mediante i controcrediti invocati dal marito.
Implicazioni pratiche
Chi riceve un precetto per assegni di mantenimento non può sottrarsi al pagamento limitandosi a contrapporre somme che ritiene dovute per il mantenimento dei figli. Occorre verificare la natura e la funzione concreta di ciascun credito: quando le prestazioni sono destinate ad assicurare mezzi essenziali al coniuge o ai figli, la compensazione è preclusa. Inoltre, nel giudizio di opposizione può agire soltanto il destinatario dell’intimazione, mentre le pretese autonome di terzi devono essere fatte valere separatamente.
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