Art. 49.

Art. 49.

Obblighi del noleggiatore

1. ((Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto)).

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.

Torna all indice del Codice della nautica

Potrebbero interessarti anche