Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
1-bis. ((Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana)).