Art. 59-sexies.

Art. 59-sexies.

(( (Onere della prova).))

1. ((L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonche' di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.)) ((55))

————-

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Torna all indice del Codice del consumo