Art. 62-decies.

Art. 62-decies.

(( (Poteri di intervento).))

((

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono:

a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d'Italia;

b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita' professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l'efficienza complessiva del mercato;

c) disporre la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l'altra autorita', della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-ter, comma 1; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 64-ter, salvo che sussista urgenza di provvedere;

d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte; In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata.

2. In caso di necessita' e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono altresi' adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.))

((73))

———–

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

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