Art. 83-novies.
(Compiti dell'intermediario)
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o piu' emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessita' di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarita' di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;
e) segnala altresi' all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; (73)
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera a)) che la presente modifica si applica "a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018".
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