Pensione privilegiata per infermità gastrica: la classifica tabellare segue l’accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 50 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la classificazione dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio va determinata sulla base dell’accertamento medico-legale del quadro clinico effettivo. Ove la patologia risulti cronica, persistente nel tempo e insuscettibile di miglioramento nonostante l’adeguata terapia, è illegittima la sua ascrizione alla Tabella B e va riconosciuta l’appartenenza alla Tabella A, ottava categoria, con conseguente diritto al trattamento privilegiato vitalizio e alla corresponsione dei ratei arretrati. Il giudizio del consulente tecnico d’ufficio, adeguatamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria e con l’anamnesi, è pienamente condivisibile dal giudice, che se ne avvale per superare il diverso giudizio di classifica espresso dall’organo medico-legale collegiale.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dell’Esercito italiano in congedo, ha domandato il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato vitalizio per la patologia “gastroduodenite”, riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. L’INPS aveva invece liquidato l’indennità una tantum in misura pari a quattro annualità della Tabella B, sulla base del giudizio di classifica espresso dalla CMO di Taranto con verbale n. 553/E.I. del 23.07.2018.
Il ricorrente contestava tale classifica, rilevando la contraddittorietà rispetto al precedente verbale n. 975 della CMO di Bari del 17.06.2002, che aveva già considerato la patologia stabilizzata e l’aveva ascritta alla Tabella A, ottava categoria, e allegando documentazione medico-sanitaria comprovante il progressivo aggravamento dell’infermità. Chiedeva quindi l’accertamento dell’ascrizione all’ottava categoria e il riconoscimento della pensione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha incentrato la decisione sull’esatta diagnosi e sulla conseguente classifica della patologia gastrica, riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il thema decidendum era individuato nel contrasto tra la Tabella B applicata dalla CMO di Taranto nel 2018 e la Tabella A, ottava categoria, già indicata dalla CMO di Bari nel 2002.
Disposta CTU all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, il consulente ha diagnosticato la “gastroduodenite cronica Helicobacter pylori negativa”, con persistente riscontro endoscopico di lesioni a livello della mucosa gastroduodenale e scarso beneficio dalla terapia praticata, classificando l’infermità all’ottava categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/81.
La Corte ha ritenuto il parere pienamente condivisibile, perché adeguatamente motivato sotto il profilo medico-legale, coerente con il giudizio diagnostico dell’organo medico-collegiale e giustificato dagli atti di causa. Il consulente è pervenuto a tali conclusioni sulla base della documentazione sanitaria acquisita nel corso del giudizio, dell’anamnesi e della visita diretta.
Decisiva è risultata la qualificazione della patologia come infermità cronica, persistente nel tempo e insuscettibile di miglioramento nonostante la terapia somministrata con dosaggi adeguati alla gravità delle lesioni riscontrate. Su questa base il giudice ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria della Tabella A, in conformità al giudizio dell’UML, con decorrenza di legge e con corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dell’INPS e liquidate equitativamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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