Art. 235.

Art. 235.

(Controllo tecnico sulle costruzioni)

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da leggi e regolamenti.

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.