Art. 483.
(Urto per colpa unilaterale)
Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
Art. 483.
(Urto per colpa unilaterale)
Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
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