Art. 586.

Art. 586.

(Regolamento di competenza; incompetenza per materia)

Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.

L'incompetenza per materia del comandante di porto puo' essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.