Art. 697.
((Aeroporti aperti al traffico civile)
) (Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC: a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali; b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa; c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.)