Art. 799.
((Partenza e approdo degli aeromobili)
) (La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.)
—————AGGIORNAMENTO (18) La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".