Art. 864.
(Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile)
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.
(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96).