Art. 900.

Art. 900.

(Idoneita' fisica)

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

(Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.)