Art. 1094.
((Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio)
) (Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo).