Art. 1146.

Art. 1146.

(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei)

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.

Per gli appartenenti al personale marittimo e alla (personale aeronautico) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.