Art. 1147.

Art. 1147.

(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto)

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.

Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.